Art. 14 
 
     Domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra 
 
  1. I gestori degli impianti che esercitano  le  attivita'  elencate
all'allegato I che comportano  emissioni  di  gas  ad  effetto  serra
specificati nel medesimo allegato hanno l'obbligo  di  presentare  al
Comitato domanda di  autorizzazione  ad  emettere  gas  serra  almeno
novanta  giorni  prima   della   data   di   entrata   in   esercizio
dell'impianto. 
  2. Il Comitato con apposita deliberazione stabilisce  le  modalita'
per l'invio della domanda prevista al comma 1 e le  informazioni  che
il gestore deve fornire sulla base del seguente elenco minimo: 
  a)  l'impianto  e  le  sue  attivita',   compresa   la   tecnologia
utilizzata; 
  b) le materie prime e secondarie il cui impiego e' suscettibile  di
produrre emissioni elencate all'allegato I; 
  c) le fonti e i flussi di emissioni di  gas  dell'impianto  per  le
attivita' elencate all'allegato I; 
  d)  il  Piano  di  monitoraggio  predisposto   conformemente   alle
disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni. 
  3. La domanda di autorizzazione  contiene  anche  una  sintesi  non
tecnica dei dati di cui al comma 2. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel  caso  in
cui il gestore degli impianti che esercitano  le  attivita'  elencate
all'allegato I, che comportano emissioni  di  gas  ad  effetto  serra
specificati nel medesimo allegato, e' in possesso dell'autorizzazione
ad emettere gas ad effetto serra  rilasciata  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 216  del  2006  o  ai  sensi  della  deliberazione  n.
22/2011. 
 
          Note all'art. 14: 
              Per il decreto legislativo 4 aprile 2006,  n.  216,  si
          veda nelle note alle premesse.