Art. 14 Domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra 1. I gestori degli impianti che esercitano le attivita' elencate all'allegato I che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato hanno l'obbligo di presentare al Comitato domanda di autorizzazione ad emettere gas serra almeno novanta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto. 2. Il Comitato con apposita deliberazione stabilisce le modalita' per l'invio della domanda prevista al comma 1 e le informazioni che il gestore deve fornire sulla base del seguente elenco minimo: a) l'impianto e le sue attivita', compresa la tecnologia utilizzata; b) le materie prime e secondarie il cui impiego e' suscettibile di produrre emissioni elencate all'allegato I; c) le fonti e i flussi di emissioni di gas dell'impianto per le attivita' elencate all'allegato I; d) il Piano di monitoraggio predisposto conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni. 3. La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al comma 2. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui il gestore degli impianti che esercitano le attivita' elencate all'allegato I, che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato, e' in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 216 del 2006 o ai sensi della deliberazione n. 22/2011.
Note all'art. 14: Per il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, si veda nelle note alle premesse.