Art. 15 Rilascio, condizioni e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra 1. Il Comitato verifica la completezza e la correttezza della domanda di autorizzazione e rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ove abbia accertato che il gestore e' in grado di monitorare e comunicare le emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce. Il predetto Comitato riesamina, almeno ogni cinque anni, l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e apporta le modifiche opportune. 2. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui al comma 1 e' rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Il suddetto termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori informazioni al gestore dell'impianto e fino al ricevimento delle informazioni richieste. 3. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui al comma 1 contiene almeno i seguenti elementi: a) nome e indirizzo del gestore; b) descrizione delle attivita' e delle emissioni dell'impianto; c) il Piano di monitoraggio conforme alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni secondo il quale il gestore effettua il monitoraggio delle emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce; d) disposizioni in tema di comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra; e) obbligo di restituire quote di emissioni, diverse dalle quote rilasciate a norma del capo III, pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante ciascun anno civile, come verificate a norma dell'articolo 35, entro il 30 aprile dell'anno successivo. 4. Fatto salvo il riesame di cui al comma 1, restano valide le autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate ai sensi del decreto legislativo n.216 del 2006 o ai sensi della deliberazione n. 22/2011.
Note all'art. 15: Per il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, si veda nelle note alle premesse.