Art. 15 
 
Rilascio, condizioni e contenuto dell'autorizzazione ad emettere  gas
                          ad effetto serra 
 
  1. Il Comitato verifica  la  completezza  e  la  correttezza  della
domanda di autorizzazione e rilascia l'autorizzazione ad emettere gas
ad effetto serra ove abbia accertato che il gestore e'  in  grado  di
monitorare  e   comunicare   le   emissioni   dell'impianto   a   cui
l'autorizzazione si riferisce. Il predetto Comitato riesamina, almeno
ogni cinque anni, l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra  e
apporta le modifiche opportune. 
  2. L'autorizzazione ad emettere gas ad  effetto  serra  di  cui  al
comma 1 e' rilasciata entro  quarantacinque  giorni  dal  ricevimento
della domanda. Il suddetto termine e' sospeso nel caso  di  richiesta
da  parte  del  Comitato  di  ulteriori   informazioni   al   gestore
dell'impianto e fino al ricevimento delle informazioni richieste. 
  3. L'autorizzazione ad emettere gas ad  effetto  serra  di  cui  al
comma 1 contiene almeno i seguenti elementi: 
  a) nome e indirizzo del gestore; 
  b) descrizione delle attivita' e delle emissioni dell'impianto; 
  c)  il  Piano  di  monitoraggio  conforme  alle  disposizioni   sul
monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni secondo  il  quale
il gestore effettua il monitoraggio delle emissioni  dell'impianto  a
cui l'autorizzazione si riferisce; 
  d) disposizioni in tema di comunicazione delle emissioni di gas  ad
effetto serra; 
  e) obbligo di restituire quote di emissioni,  diverse  dalle  quote
rilasciate a norma del capo III, pari alle emissioni complessivamente
rilasciate dall'impianto durante ciascun anno civile, come verificate
a norma dell'articolo 35, entro il 30 aprile dell'anno successivo. 
  4. Fatto salvo il riesame di cui al  comma  1,  restano  valide  le
autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate  ai  sensi
del decreto legislativo n.216 del 2006 o ai sensi della deliberazione
n. 22/2011. 
 
          Note all'art. 15: 
              Per il decreto legislativo 4 aprile 2006,  n.  216,  si
          veda nelle note alle premesse.