Art. 16 Modifica degli impianti e aggiornamento del Piano di monitoraggio 1. Il gestore di un impianto autorizzato informa il Comitato, con le modalita' e nelle forme da esso stabilite, in merito ad eventuali modifiche dell'identita' del gestore, nonche' di modifiche che preveda di apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero ad eventuali ampliamenti o riduzioni sostanziali di capacita' dello stesso. L'informativa e' trasmessa almeno novanta giorni prima della data in cui la modifica ha effetto. Il predetto Comitato, ove lo ritenga necessario, procede all'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'informativa. Il medesimo termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte dello stesso Comitato di ulteriori informazioni al gestore dell'impianto e fino al ricevimento delle informazioni richieste. 2. Nel caso di qualsiasi modifica del sistema di monitoraggio il gestore trasmette al Comitato di cui all'articolo 4, comma 1, la proposta di aggiornamento del Piano di monitoraggio di cui all'articolo 15, comma 3, lettera c), per approvazione secondo le modalita' stabilite dal medesimo. Il predetto Comitato puo' approvare l'aggiornamento del Piano senza modificare l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.