Art. 16 
 
  Modifica degli impianti e aggiornamento del Piano di monitoraggio 
 
  1. Il gestore di un impianto autorizzato informa il  Comitato,  con
le modalita' e nelle forme da esso stabilite, in merito ad  eventuali
modifiche  dell'identita'  del  gestore,  nonche'  di  modifiche  che
preveda di apportare alla natura o  al  funzionamento  dell'impianto,
ovvero ad eventuali ampliamenti o riduzioni sostanziali di  capacita'
dello stesso. L'informativa e' trasmessa almeno novanta giorni  prima
della data in cui la modifica ha effetto. Il predetto  Comitato,  ove
lo ritenga necessario, procede all'aggiornamento  dell'autorizzazione
ad emettere gas ad effetto serra,  entro  quarantacinque  giorni  dal
ricevimento dell'informativa. Il medesimo termine e' sospeso nel caso
di richiesta da parte dello stesso Comitato di ulteriori informazioni
al gestore dell'impianto e fino  al  ricevimento  delle  informazioni
richieste. 
  2. Nel caso di qualsiasi modifica del sistema  di  monitoraggio  il
gestore trasmette al Comitato di cui  all'articolo  4,  comma  1,  la
proposta  di  aggiornamento  del  Piano  di   monitoraggio   di   cui
all'articolo 15, comma 3, lettera c),  per  approvazione  secondo  le
modalita' stabilite dal medesimo. Il predetto Comitato puo' approvare
l'aggiornamento  del  Piano  senza  modificare  l'autorizzazione   ad
emettere gas ad effetto serra.