Art. 20 
 
           Criteri per l'assegnazione gratuita delle quote 
 
  1.  Il  Comitato  determina  il  quantitativo  annuo  di  quote  da
assegnare a titolo gratuito ai gestori eleggibili conformemente  alle
misure comunitarie per  l'assegnazione.  In  particolare,  lo  stesso
Comitato: 
  a) non assegna  quote  a  titolo  gratuito  per  la  produzione  di
elettricita', fatta eccezione per  l'elettricita'  prodotta  dai  gas
residui; 
  b) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti deputati  alla
cattura di CO2, alle condutture per il trasporto di CO2 o ai siti  di
stoccaggio di CO2; 
  c) assegna quote a titolo gratuito al teleriscaldamento  e  per  la
generazione di energia per il riscaldamento o  il  raffreddamento  da
cogenerazione,  in  conformita'  con  le   misure   comunitarie   per
l'assegnazione; 
  d) non assegna  quote  a  titolo  gratuito  agli  impianti  la  cui
autorizzazione  e'  stata  revocata  successivamente  all'invio  alla
Commissione dell'elenco di cui all'articolo  21,  comma  1,  e  prima
dell'adozione dell'assegnazione di cui allo stesso articolo 21, comma
1; 
  e) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti per i quali la
Commissione respinge l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 21,
comma 1. 
  2. In caso di cessazione parziale di attivita' di cui  all'articolo
25, il Comitato rivede, a decorrere dall'anno successivo a quello nel
corso del quale un impianto cessa parzialmente le sue attivita'  o  a
decorrere dal 2013, se la cessazione parziale e' avvenuta  prima  del
1° gennaio 2013,  il  quantitativo  annuo  totale  di  quote  di  cui
all'articolo 21, comma 3, e all'articolo 22 all'impianto in questione
conformemente  a  quanto  stabilito  dall'articolo  23  delle  misure
comunitarie per l'assegnazione. 
  3.  A  seguito  del  ricevimento   della   comunicazione   di   cui
all'articolo  25,  comma  3,  il  Comitato,  a  decorrere   dall'anno
successivo  all'anno  civile  nel  corso  del  quale  il  livello  di
attivita' ha superato la soglia rispettivamente del 25  per  cento  o
del 50 per cento, rivede al rialzo il quantitativo  annuo  totale  di
quote conformemente a quanto stabilito all'articolo 23, commi 3 e  4,
delle misure comunitarie per l'assegnazione. 
  4. Quando un impianto e' stato oggetto di una riduzione sostanziale
della capacita', il Comitato rivede al ribasso, a decorrere dall'anno
successivo  all'anno  civile  in  cui  la  riduzione  sostanziale  di
capacita'  e'  avvenuta,  il  quantitativo  annuo  totale  di   quote
assegnate ai sensi dell'articolo 21 e dell'articolo 22  conformemente
a quanto stabilito  all'articolo  21  delle  misure  comunitarie  per
l'assegnazione. Al momento di valutare eventuali ulteriori  modifiche
della capacita', il  Comitato  considera  come  capacita'  installata
iniziale la capacita'  installata  del  sottoimpianto  che  e'  stato
oggetto di una riduzione sostanziale della capacita'.