Art. 21 Norme transitorie per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti esistenti 1. Il Comitato adotta, previa consultazione pubblica, l'elenco degli impianti che ricadono nel campo di applicazione del presente decreto legislativo e che hanno ottenuto l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra entro il 30 giugno 2011 o una autorizzazione essa equivalente. L'elenco e' comprensivo delle quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti, determinate conformemente a quanto stabilito all'articolo 20, comma 1. 2. L'elenco di cui al comma 1 e' inviato alla Commissione europea e pubblicato sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE. 3. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea respinge l'iscrizione di un impianto nell'elenco di cui al comma 1, il Comitato entro il 31 dicembre 2012, delibera l'assegnazione finale le quote a titolo gratuito a ciascuno degli impianti ricompresi in detto elenco. Tali quote sono determinate a partire dalle quote preliminari di cui al comma 1 applicando, conformemente a quanto stabilito dalle misure comunitarie per l'assegnazione, il fattore di correzione transettoriale uniforme di cui all'articolo 10-bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e il fattore lineare di cui all'articolo 9 della stessa direttiva. 4. Nei casi di cui all'articolo 20, commi 2, 3 e 4 o in caso di revisione dell'elenco dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio determinato dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 10-bis, paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato comunica alla Commissione europea il quantitativo annuo totale di quote rivisto conformemente a quanto ivi stabilito, comprese tutte le informazioni utili al fine della determinazione del medesimo. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea respinge il quantitativo di cui sopra, il citato Comitato assegna il quantitativo annuo totale rivisto di quote di emissioni. 5. Per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013 e che si conclude il 31 dicembre 2020 l'elenco degli impianti e le quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti deliberato dal Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, vale quale elenco di cui al comma 1.
Note all'art. 21: Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Per il testo dell'articolo 3- bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 citato nelle note alle premesse, si veda nelle note all'articolo 3.