Art. 21 
 
Norme  transitorie  per  l'assegnazione  gratuita  delle  quote  agli
                         impianti esistenti 
 
  1. Il Comitato  adotta,  previa  consultazione  pubblica,  l'elenco
degli impianti che ricadono nel campo di  applicazione  del  presente
decreto legislativo e che hanno ottenuto l'autorizzazione ad emettere
gas ad effetto serra entro il 30 giugno  2011  o  una  autorizzazione
essa equivalente. L'elenco e'  comprensivo  delle  quote  preliminari
eventualmente assegnate a titolo gratuito  a  ciascuno  dei  suddetti
impianti, determinate conformemente a quanto  stabilito  all'articolo
20, comma 1. 
  2. L'elenco di cui al comma 1 e' inviato alla Commissione europea e
pubblicato sul sito web del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare nella sezione dedicata all'attuazione della
direttiva 2003/87/CE. 
  3. Fatto salvo il caso  in  cui  la  Commissione  europea  respinge
l'iscrizione di un  impianto  nell'elenco  di  cui  al  comma  1,  il
Comitato entro il 31 dicembre 2012, delibera l'assegnazione finale le
quote a titolo gratuito a ciascuno degli impianti ricompresi in detto
elenco. Tali quote sono determinate a partire dalle quote preliminari
di cui al comma 1 applicando, conformemente a quanto stabilito  dalle
misure comunitarie  per  l'assegnazione,  il  fattore  di  correzione
transettoriale uniforme di  cui  all'articolo  10-bis,  paragrafo  5,
della direttiva 2003/87/CE e il fattore lineare di cui all'articolo 9
della stessa direttiva. 
  4. Nei casi di cui all'articolo 20, commi 2, 3 e 4  o  in  caso  di
revisione dell'elenco  dei  settori  o  sottosettori  esposti  ad  un
rischio elevato  di  rilocalizzazione  delle  emissioni  di  carbonio
determinato dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 10-bis,
paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato  comunica  alla
Commissione europea il quantitativo annuo  totale  di  quote  rivisto
conformemente a quanto ivi stabilito, comprese tutte le  informazioni
utili al fine della determinazione del medesimo. Fatto salvo il  caso
in cui la Commissione europea respinge il quantitativo di cui  sopra,
il citato Comitato assegna il quantitativo annuo  totale  rivisto  di
quote di emissioni. 
  5. Per il periodo che ha  inizio  il  1°  gennaio  2013  e  che  si
conclude il 31 dicembre 2020  l'elenco  degli  impianti  e  le  quote
preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno  dei
suddetti impianti deliberato dal Comitato di cui  all'articolo  3-bis
del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, vale quale  elenco  di
cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 21: 
              Per la direttiva 2003/87/CE, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Per  il  testo  dell'articolo  3-   bis   del   decreto
          legislativo 4 aprile 2006, n. 216 citato  nelle  note  alle
          premesse, si veda nelle note all'articolo 3.