Art. 22 
 
Norme  transitorie  per  l'assegnazione  gratuita  delle  quote  agli
                       impianti nuovi entranti 
 
  1. Il gestore di un impianto nuovo entrante trasmette  al  Comitato
domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo che
ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013, entro un  anno  a  decorrere
dalla data di avvio del funzionamento normale dell'impianto,  o,  nel
caso di impianto nuovo entrante  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera bb), punto 3), dalla data di avvio del funzionamento  normale
del sottoimpianto interessato. 
  2. Conformemente a quanto disposto  dalle  misure  comunitarie  per
l'assegnazione, il Comitato definisce i contenuti e le modalita'  per
l'invio della domanda di cui al comma 1, incluse le modalita' per  la
determinazione  della  data  di  avvio  del   funzionamento   normale
dell'impianto o del sottoimpianto e le informazioni di dettaglio  per
la determinazione dell'assegnazione di quote a titolo gratuito per il
periodo che ha inizio a  partire  dal  1°  gennaio  2013.  Il  citato
Comitato definisce, altresi', le disposizioni per la  verifica  della
data di avvio e delle informazioni sopra  menzionate  in  conformita'
con le disposizioni sulle verifiche. 
  3. A seguito del ricevimento della domanda di cui al  comma  1,  il
Comitato valutata l'eleggibilita' a ricevere un'assegnazione gratuita
di quote per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio  2013,
calcola, conformemente alle misure comunitarie per l'assegnazione, il
quantitativo annuo preliminare di quote assegnate a titolo  gratuito.
Al momento di valutare eventuali ulteriori modifiche della capacita',
lo stesso Comitato considera come capacita'  installata  iniziale  la
capacita' installata del sottoimpianto che e' stato  oggetto  di  una
riduzione sostanziale della capacita'. 
  4. Il quantitativo di  cui  al  comma  3,  ivi  comprese  tutte  le
informazioni utili al fine  della  determinazione  del  medesimo,  e'
inviato alla Commissione europea. Fermo restando la disponibilita' di
quote da assegnare a titolo gratuito nella  riserva  comunitaria,  il
Comitato assegna le quote a titolo gratuito a ciascuno degli impianti
nuovi entranti, fatta eccezione per  gli  impianti  per  i  quali  la
Commissione europea ha respinto l'assegnazione. 
  5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, qualora alla data
di entrata in vigore del presente decreto l'anno di cui  al  comma  1
sia gia' trascorso, il gestore dell'impianto nuovo entrante trasmette
al Comitato la domanda di assegnazione di  quote  a  titolo  gratuito
prevista al comma 1 entro 60 giorni dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto.