Art. 23 Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito 1. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea respinge l'iscrizione di un impianto nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 1, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia le quote assegnate a norma dell'articolo 21, comma 3, e dell'articolo 22, comma 4, per l'anno in corso, fatta eccezione per i casi di cui ai commi 2 e 3. 2. Nel caso in cui un impianto abbia cessato l'attivita', il Comitato non rilascia le quote assegnate per l'anno successivo a quello di cessazione di attivita'. 3. In deroga al comma 2, il Comitato puo' sospendere il rilascio delle quote agli impianti di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), fino a quando non stabilisce che l'impianto riprende le attivita'. 4. Ai fini di cui al comma 3, il gestore comunica al Comitato, entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni interruzione delle attivita' di cui all'allegato I in atto al 1° gennaio dello stesso anno.