Art. 23 
 
          Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito 
 
  1. Fatto salvo il caso  in  cui  la  Commissione  europea  respinge
l'iscrizione di un impianto nell'elenco di cui all'articolo 21, comma
1, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia  le  quote
assegnate a norma dell'articolo 21,  comma  3,  e  dell'articolo  22,
comma 4, per l'anno in corso, fatta eccezione per i casi  di  cui  ai
commi 2 e 3. 
  2. Nel caso in  cui  un  impianto  abbia  cessato  l'attivita',  il
Comitato non rilascia le quote  assegnate  per  l'anno  successivo  a
quello di cessazione di attivita'. 
  3. In deroga al comma 2, il Comitato puo'  sospendere  il  rilascio
delle quote agli impianti di cui all'articolo 24,  comma  1,  lettera
d),  fino  a  quando  non  stabilisce  che  l'impianto  riprende   le
attivita'. 
  4. Ai fini di cui al comma 3,  il  gestore  comunica  al  Comitato,
entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni interruzione  delle  attivita'
di cui all'allegato I in atto al 1° gennaio dello stesso anno.