Art. 24 
 
             Comunicazione della cessazione di attivita' 
 
  1. Ai fini del presente decreto si considera che un impianto  abbia
cessato le sue attivita' quando: 
  a) l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla parte seconda
del decreto legislativo n.  152  del  2006,  o  altra  autorizzazione
all'esercizio rilasciata dall'Autorita'  competente,  e'  revocata  e
l'impianto e' chiuso  ai  sensi  dell'articolo  29-decies,  comma  9,
lettera c), del citato decreto legislativo; 
  b)  l'esercizio  delle  attivita'  di   cui   all'allegato   I   e'
tecnicamente impossibile; 
  c) l'impianto non esercita le attivita' di cui  all'allegato  I  in
via definitiva; 
  d) l'impianto interrompe le attivita' di cui all'allegato I per  un
periodo superiore a 6 mesi. 
  2. Il comma 1, lettera d), non si applica agli impianti di  riserva
o di  emergenza  e  agli  impianti  che  funzionano  in  base  ad  un
calendario stagionale, quando tutte le condizioni elencate di seguito
sono soddisfatte: 
  a) il gestore e' titolare di un'autorizzazione ad  emettere  gas  a
effetto serra e di tutte le altre autorizzazioni necessarie; 
  b)  e'  tecnicamente  possibile  riprendere  le   attivita'   senza
apportare modifiche fisiche all'impianto; 
  c) l'impianto e' oggetto di una manutenzione periodica. 
  3. Il gestore comunica al Comitato, nella forma e con le  modalita'
da esso stabilite, la cessazione di attivita'  di  cui  al  comma  1,
entro 10 giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31
dicembre dell'anno in cui e' avvenuta la cessazione di attivita'. 
  4. Il Comitato puo' estendere il periodo di cui al comma 1, lettera
d), di sei mesi fino ad un massimo di 18 mesi, purche' il gestore sia
in grado di dimostrare che non puo' riprendere  l'attivita'  entro  i
sei mesi a causa di  circostanze  eccezionali,  imprevedibili  e  che
sfuggono al suo controllo.  A  tale  fine  il  gestore  trasmette  la
documentazione   a   supporto   dell'estensione   entro   tre    mesi
dall'interruzione delle attivita' di cui all'allegato I. 
 
          Note all'art. 24: 
              Il testo dell'articolo  29-decies  del  citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006, cosi' recita: 
              "Art.     29-decies.(Rispetto     delle      condizioni
          dell'autorizzazione integrata ambientale) 
              1. Il  gestore,  prima  di  dare  attuazione  a  quanto
          previsto dall'autorizzazione integrata ambientale,  ne  da'
          comunicazione all'autorita' competente.  Per  gli  impianti
          localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione
          e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al  comma
          3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del  Ministero
          dello sviluppo economico. 
              2. A far data dal ricevimento  della  comunicazione  di
          cui  al  comma  1,  il  gestore   trasmette   all'autorita'
          competente e ai  comuni  interessati  i  dati  relativi  ai
          controlli  delle  emissioni  richiesti  dall'autorizzazione
          integrata  ambientale,  secondo   modalita'   e   frequenze
          stabilite    nell'autorizzazione    stessa.     L'autorita'
          competente provvede a mettere tali dati a disposizione  del
          pubblico  tramite   gli   uffici   individuati   ai   sensi
          dell'articolo 29-quater, comma 3. 
              3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la  Ricerca
          Ambientale,  per  impianti  di  competenza  statale,  o  le
          agenzie  regionali  e   provinciali   per   la   protezione
          dell'ambiente, negli altri casi, accertano, secondo  quanto
          previsto  e  programmato   nell'autorizzazione   ai   sensi
          dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a  carico  del
          gestore: 
              a) il  rispetto  delle  condizioni  dell'autorizzazione
          integrata ambientale; 
              b) la regolarita' dei controlli a carico  del  gestore,
          con particolare riferimento alla regolarita' delle misure e
          dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonche' al
          rispetto dei valori limite di emissione; 
              c) che il gestore abbia ottemperato ai propri  obblighi
          di comunicazione  e  in  particolare  che  abbia  informato
          l'autorita'  competente  regolarmente   e,   in   caso   di
          inconvenienti  o  incidenti   che   influiscano   in   modo
          significativo sull'ambiente, tempestivamente dei  risultati
          della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto. 
              4. Ferme restando le misure  di  controllo  di  cui  al
          comma  3,   l'autorita'   competente,   nell'ambito   delle
          disponibilita' finanziarie del proprio  bilancio  destinate
          allo scopo, puo'  disporre  ispezioni  straordinarie  sugli
          impianti autorizzati ai sensi del presente decreto. 
              5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai commi 3
          e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza  necessaria
          per lo svolgimento di qualsiasi verifica  tecnica  relativa
          all'impianto, per  prelevare  campioni  e  per  raccogliere
          qualsiasi informazione  necessaria  ai  fini  del  presente
          decreto. 
              6. Gli esiti  dei  controlli  e  delle  ispezioni  sono
          comunicati all'autorita' competente ed al gestore indicando
          le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui
          al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure  da
          adottare. 
              7. Ogni  organo  che  svolge  attivita'  di  vigilanza,
          controllo,  ispezione  e  monitoraggio  su   impianti   che
          svolgono attivita' di cui agli allegati VIII e XII,  e  che
          abbia  acquisito   informazioni   in   materia   ambientale
          rilevanti ai fini dell'applicazione del  presente  decreto,
          comunica  tali  informazioni,  ivi  comprese  le  eventuali
          notizie di reato, anche all'autorita' competente. 
              8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti
          dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e
          in possesso dell'autorita' competente, devono essere  messi
          a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio  individuato
          all'articolo 29-quater, comma 3,  nel  rispetto  di  quanto
          previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
              9.  In  caso   di   inosservanza   delle   prescrizioni
          autorizzatorie,   o   di   esercizio    in    assenza    di
          autorizzazione, l'autorita' competente procede  secondo  la
          gravita' delle infrazioni: 
              a) alla diffida, assegnando un termine entro  il  quale
          devono essere eliminate le irregolarita'; 
              b)   alla    diffida    e    contestuale    sospensione
          dell'attivita' autorizzata per un  tempo  determinato,  ove
          si' manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente; 
              c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale
          e  alla  chiusura  dell'impianto,  in   caso   di   mancato
          adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida  e  in
          caso di reiterate violazioni che determinino situazioni  di
          pericolo e di danno per l'ambiente. 
              10.  In  caso  di   inosservanza   delle   prescrizioni
          autorizzatorie, l'autorita' competente, ove si  manifestino
          situazioni di pericolo o di danno per  la  salute,  ne  da'
          comunicazione al  sindaco  ai  fini  dell'assunzione  delle
          eventuali misure  ai  sensi  dell'articolo  217  del  regio
          decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 
              11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
          ambientale esegue i controlli  di  cui  al  comma  3  anche
          avvalendosi delle agenzie regionali e  provinciali  per  la
          protezione dell'ambiente territorialmente  competenti,  nel
          rispetto di quanto disposto all'articolo 03, comma  5,  del
          decreto-legge 4 dicembre  1993,  n.  496,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.".