Art. 25 Comunicazione della cessazione parziale di attivita' 1. Si considera che un impianto abbia cessato parzialmente le sue attivita' quando uno dei suoi sottoimpianti, che contribuisce almeno per il 30 per cento o con l'assegnazione di oltre 50.000 quote di emissioni al quantitativo annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all'impianto, riduce il suo livello di attivita' in un determinato anno civile di almeno il 50 per cento rispetto al livello di attivita' iniziale. 2. Il gestore comunica al Comitato, nella forma e con le modalita' da esso stabilite, la cessazione parziale di attivita' entro il 31 dicembre dell'anno in cui e' avvenuta la cessazione parziale. 3. Il gestore di un impianto che abbia cessato parzialmente le sue attivita' ha facolta' di comunicare al Comitato nella forma e con le modalita' da esso stabilite: a) se il livello di attivita' del sottoimpianto di cui al comma 1 raggiunge nuovamente un livello di attivita' superiore al 50 per cento rispetto al livello di attivita' iniziale; b) se il livello di attivita' del sottoimpianto di cui al comma 1 raggiunge nuovamente un livello di attivita' di oltre il 25 per cento rispetto al livello di attivita' iniziale. 4. La comunicazione deve pervenire al Comitato entro il 31 dicembre dell'anno in cui si e' verificata una delle condizioni di cui alle lettere a) e b), nella forma e con le modalita' dallo stesso stabilite. Qualora una delle condizioni di cui alle lettere a) e b) si sia verificata nel periodo compreso tra il 30 giugno 2011 e la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la comunicazione deve pervenire al citato Comitato entro 60 giorni dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.