Art. 25 
 
        Comunicazione della cessazione parziale di attivita' 
 
  1. Si considera che un impianto abbia cessato parzialmente  le  sue
attivita' quando uno dei suoi sottoimpianti, che contribuisce  almeno
per il 30 per cento o con l'assegnazione di  oltre  50.000  quote  di
emissioni  al  quantitativo  annuo  finale  di  quote  di   emissioni
assegnate a titolo gratuito all'impianto, riduce il  suo  livello  di
attivita' in un determinato anno civile di almeno  il  50  per  cento
rispetto al livello di attivita' iniziale. 
  2. Il gestore comunica al Comitato, nella forma e con le  modalita'
da esso stabilite, la cessazione parziale di attivita'  entro  il  31
dicembre dell'anno in cui e' avvenuta la cessazione parziale. 
  3. Il gestore di un impianto che abbia cessato parzialmente le  sue
attivita' ha facolta' di comunicare al Comitato nella forma e con  le
modalita' da esso stabilite: 
  a) se il livello di attivita' del sottoimpianto di cui al  comma  1
raggiunge nuovamente un livello di  attivita'  superiore  al  50  per
cento rispetto al livello di attivita' iniziale; 
  b) se il livello di attivita' del sottoimpianto di cui al  comma  1
raggiunge nuovamente un livello di attivita' di oltre il 25 per cento
rispetto al livello di attivita' iniziale. 
  4. La comunicazione deve pervenire al Comitato entro il 31 dicembre
dell'anno in cui si e' verificata una delle condizioni  di  cui  alle
lettere a) e  b),  nella  forma  e  con  le  modalita'  dallo  stesso
stabilite. Qualora una delle condizioni di cui alle lettere a)  e  b)
si sia verificata nel periodo compreso tra il 30  giugno  2011  e  la
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo,  la
comunicazione deve pervenire al citato Comitato entro 60 giorni dalla
stessa data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.