Art. 27 Misure a favore dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. 1. Il Comitato, sentiti i Ministeri interessati, puo' avanzare richiesta presso la Commissione europea di integrazione dell'elenco dei settori o dei sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio determinato dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 10-bis, paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE. La richiesta e' corredata da una relazione analitica volta a dimostrare che il settore o il sottosettore in questione soddisfa i criteri di cui all'articolo 10-bis, paragrafi da 14 a 17, della direttiva 2003/87/CE. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, puo' adottare, nei limiti degli stanziamenti assegnati, misure finanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, al fine di compensare tali costi e ove tali misure finanziarie siano conformi alle norme sugli aiuti di Stato applicabili in tale ambito. Tali misure sono basate sui parametri di riferimento ex ante delle emissioni indirette di CO2 per unita' di produzione. I parametri di riferimento ex ante sono calcolati per un dato settore o sottosettore come il prodotto del consumo di energia elettrica per unita' di produzione corrispondente alle tecnologie disponibili piu' efficienti e delle emissioni di CO2 del relativo mix di produzione di energia elettrica in Europa.
Note all'art. 27: Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Per il testo dell'articolo 2, del decreto - legge 20 maggio 2010, n. 72, si veda nelle note all'articolo 19. Per la legge 19 luglio 2010, n. 111, si veda nelle note all'articolo 19.