Art. 14
Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di
indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere
elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di
livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni
pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti
documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della
durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della
carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti
pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio
1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli
articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente
decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene
in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di
cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare
dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1
entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni
successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti,
salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove
consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti
entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione
dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai
sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la
situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di
archivio.
Note all'art. 14:
Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 5
luglio 1982, n. 441, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2.
Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato
della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono
tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della
Camera di appartenenza:
1) una dichiarazione concernente i diritti reali su
beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici
registri; le azioni di societa'; le quote di partecipazione
a societa'; l'esercizio di funzioni di amministratore o di
sindaco di societa', con l'apposizione della formula "sul
mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al
vero";
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti
all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e
le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero
l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di
materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica della
cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della
formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione
corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere
allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma
dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659,
relative agli eventuali contributi ricevuti.
Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma
precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la
dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonche'
dei figli e dei parenti entro il secondo grado di
parentela, se gli stessi vi consentono.
I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della
Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo
comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a
depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della
Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del
primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla
cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o
dalla comunicazione della nomina.».
Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della citata
legge n. 441 del 1982:
«Art. 3.
Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la
presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti
all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti
indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare
un'attestazione concernente le variazioni della situazione
patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del
medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e
copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento
annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.»
«Art. 4
Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio
i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a
depositare una dichiarazione concernente le variazioni
della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo
comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima
attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del
relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia
della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle
persone fisiche. Si applica il secondo comma dell'articolo
2. Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si
applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato
dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.».