Art. 23
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei
mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione
trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di
indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta
ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e
progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto
legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o
con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al
comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa
prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel
fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella
forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di
formazione del documento che contiene l'atto.
Note all'art. 23:
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
maggio 2006, n. 100.
Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2009:
«Art. 24. Progressioni di carriera
1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo
62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili
nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con
riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del
personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di assunzioni.
2. L'attribuzione dei posti riservati al personale
interno e' finalizzata a riconoscere e valorizzare le
competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in
relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.
3. La collocazione nella fascia di merito alta, di cui
all'articolo19, comma 2, lettera a), per tre anni
consecutivi, ovvero per cinque annualita' anche non
consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della
progressione di carriera.».