Art. 23 
 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e  aggiornano  ogni  sei
mesi,  in  distinte   partizioni   della   sezione   «Amministrazione
trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi  di
indirizzo politico e dai dirigenti, con  particolare  riferimento  ai
provvedimenti finali dei procedimenti di: 
  a) autorizzazione o concessione; 
  b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,  forniture  e
servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione  prescelta
ai sensi del  codice  dei  contratti  pubblici,  relativi  a  lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163; 
  c) concorsi e prove selettive  per  l'assunzione  del  personale  e
progressioni  di  carriera  di  cui  all'articolo  24   del   decreto
legislativo n. 150 del 2009; 
  d) accordi stipulati dall'amministrazione con  soggetti  privati  o
con altre amministrazioni pubbliche. 
  2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui  al
comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la  eventuale  spesa
prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel
fascicolo relativo al procedimento. La  pubblicazione  avviene  nella
forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente  in  sede  di
formazione del documento che contiene l'atto. 
 
          Note all'art. 23: 
              Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  (Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  2
          maggio 2006, n. 100. 
              Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto
          legislativo n. 150 del 2009: 
              «Art. 24. Progressioni di carriera 
              1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, come introdotto  dall'articolo
          62 del presente decreto, le  amministrazioni  pubbliche,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti  disponibili
          nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici,  con
          riserva non superiore al cinquanta per cento a  favore  del
          personale interno, nel rispetto delle disposizioni  vigenti
          in materia di assunzioni. 
              2. L'attribuzione  dei  posti  riservati  al  personale
          interno e'  finalizzata  a  riconoscere  e  valorizzare  le
          competenze  professionali  sviluppate  dai  dipendenti,  in
          relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni. 
              3. La collocazione nella fascia di merito alta, di  cui
          all'articolo19,  comma  2,  lettera  a),   per   tre   anni
          consecutivi,  ovvero  per  cinque  annualita'   anche   non
          consecutive, costituisce titolo  rilevante  ai  fini  della
          progressione di carriera.».