Art. 24 
 
 
Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati  relativi  all'attivita'
                           amministrativa 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi
e statistici, i dati relativi alla propria attivita'  amministrativa,
in forma aggregata, per settori di attivita',  per  competenza  degli
organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e
li tengono costantemente aggiornati. 
  2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati
del  monitoraggio  periodico  concernente  il  rispetto   dei   tempi
procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma  28,  della
legge 6 novembre 2012, n. 190. 
 
          Note all'art. 24: 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  28,  della
          citata legge n. 190 del 2012: 
              «Art. 1. 
              (Omissis). 
              28.   Le   amministrazioni   provvedono   altresi'   al
          monitoraggio   periodico    del    rispetto    dei    tempi
          procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione  delle
          anomalie. I risultati del  monitoraggio  sono  consultabili
          nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione. 
              (Omissis).».