Art. 6 
 
Inconferibilita' di incarichi a  componenti  di  organo  politico  di
                          livello nazionale 
 
  1. Per  le  cariche  di  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato  e  di  commissario
straordinario del Governo di  cui  all'articolo  11  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, si applicano i divieti  di  cui  alla  legge  20
luglio 2004, n. 215. 
  2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 e'
esercitata dall'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  e
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,  ai  sensi  della
medesima legge n. 215 del 2004.  
 
          Note all'art. 6: 
              Per il riferimento all' articolo 11 della citata  legge
          23 agosto 1988, n. 400, vedasi nelle note all'articolo 1. 
              La legge 20 luglio 2004, n. 215 (Norme  in  materia  di
          risoluzione dei  conflitti  di  interessi),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2004, n. 193.