Art.28 
 
     (Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento) 
 
  1. La pubblica amministrazione procedente o quella responsabile del
ritardo e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter,  della  legge  7
agosto  1990,  n.  241,  in  caso  di  inosservanza  del  termine  di
conclusione del procedimento amministrativo iniziato  ad  istanza  di
parte,  per  il  quale  sussiste  l'obbligo  di   pronunziarsi,   con
esclusione delle ipotesi  di  silenzio  qualificato  e  dei  concorsi
pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di  indennizzo  per
il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di  ritardo
con decorrenza dalla data di scadenza del termine  del  procedimento,
comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro. 
  2. Al  fine  di  ottenere  l'indennizzo,  l'istante  e'  tenuto  ad
azionare il potere sostitutivo previsto  dall'art.  2,  comma  9-bis,
della legge n. 241 del 1990 nel termine decadenziale di sette  giorni
dalla  scadenza  del  termine  di  conclusione  del  procedimento.  I
soggetti di cui all'articolo 1, comma  1-ter,  della  medesima  legge
individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo. 
  3. Nel caso in cui anche il titolare  del  potere  sostitutivo  non
emani  il  provvedimento  nel  termine  o  non  liquidi  l'indennizzo
maturato a tale  data,  l'istante  puo'  proporre  ricorso  ai  sensi
dell'articolo 117 del  codice  del  processo  amministrativo  di  cui
all'Allegato 1 al decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  e
successive  modificazioni,  oppure,   ricorrendone   i   presupposti,
dell'articolo 118 stesso codice. 
  4.  Nel  giudizio  di  cui   all'articolo   117,   puo'   proporsi,
congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda  per  ottenere
l'indennizzo. In tal caso, anche tale domanda e'  trattata  con  rito
camerale e decisa con sentenza in forma semplificata. 
  5. Nei ricorsi di cui  al  comma  3,  il  contributo  unificato  e'
ridotto alla meta' e confluisce nel capitolo di cui all'articolo  37,
comma 10, secondo periodo del decreto legge  6  luglio  2011,  n.  98
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  6. Se il ricorso e'  dichiarato  inammissibile  o  e'  respinto  in
relazione  all'inammissibilita'   o   alla   manifesta   infondatezza
dell'istanza che ha dato  avvio  al  procedimento,  il  giudice,  con
pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente  a  pagare
in favore del resistente una somma da due volte a  quattro  volte  il
contributo unificato. 
  7. La  pronuncia  di  condanna  a  carico  dell'amministrazione  e'
comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha pronunciata,
alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica
amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei  Conti  per
le  valutazioni  di  competenza,  nonche'  al  titolare   dell'azione
disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento
amministrativo. 
  8.  Nella  comunicazione  di  avvio  del   procedimento   e   nelle
informazioni sul procedimento pubblicate ai  sensi  dell'articolo  35
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' fatta  menzione  del
diritto all'indennizzo, nonche' delle modalita'  e  dei  termini  per
conseguirlo ed e' altresi' indicato il soggetto cui e' attribuito  il
potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la  conclusione
del procedimento. 
  9. All'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,  dopo  il
comma 1 e' aggiunto il seguente: "2. Fatto salvo quanto previsto  dal
comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato  e  dei
concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione
del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo
di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un  indennizzo  per
il mero ritardo alle condizioni e con le  modalita'  stabilite  dalla
legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal
caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo  di  indennizzo
sono detratte dal risarcimento". 
  10. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano,  in  via
sperimentale e dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto,  ai  procedimenti  amministrativi
relativi all'avvio e all'esercizio dell'attivita' di impresa iniziati
successivamente al detta data di entrata in vigore. 
  11. Gli oneri derivanti  dall'applicazione  del  presente  articolo
restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di  ciascuna
amministrazione interessata. 
  12. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto  e  sulla  base  del  monitoraggio
relativo alla sua applicazione,  con  regolamento  emanato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta  del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite la conferma,
la rimodulazione, anche con riguardo ai  procedimenti  amministrativi
esclusi, o la cessazione delle disposizioni  del  presente  articolo,
nonche'  eventualmente  il  termine  a   decorrere   dal   quale   le
disposizioni ivi contenute sono  applicate,  anche  gradualmente,  ai
procedimenti amministrativi diversi da quelli  individuati  al  comma
10.