Art. 35 
 
(Misure di semplificazione per le  prestazioni  lavorative  di  breve
                               durata) 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «13-bis. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi  dell'articolo
17, comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sentite  la
Commissione consultiva permanente  per  la  salute  e  sicurezza  sul
lavoro di cui all'articolo 6 del presente  decreto  e  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di
tutela di cui alla normativa in materia di  salute  e  sicurezza  sul
lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41
del presente decreto, sono definite misure di  semplificazione  degli
adempimenti  relativi  all'informazione,  formazione  e  sorveglianza
sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle  prestazioni
che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo
non superiore a cinquanta giornate  lavorative  nell'anno  solare  di
riferimento, al fine di tener conto,  mediante  idonee  attestazioni,
degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di  lavoro  nei
confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso.».