Art. 39 
 
             (Disposizioni in materia di beni culturali) 
 
  1. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo  106,  comma  2,  la  parola:  «soprintendente»  e'
sostituita dalla seguente: «Ministero»; 
  b) all'articolo 146: 
  1) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Qualora
i  lavori  siano  iniziati  nel  quinquennio,   l'autorizzazione   si
considera efficace per tutta la durata degli stessi e, comunque,  per
un periodo non superiore a dodici mesi.»; 
  2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «e,  ove  non  sia  reso
entro il termine di novanta giorni dalla  ricezione  degli  atti,  si
considera favorevole» sono sostituite dalle seguenti: «ed e' reso nel
rispetto  delle   previsioni   e   delle   prescrizioni   del   piano
paesaggistico,  entro  il  termine  di  quarantacinque  giorni  dalla
ricezione degli atti, decorsi i  quali  l'amministrazione  competente
provvede sulla domanda di autorizzazione»; 
  3) al comma 9, i primi tre periodi sono  sostituiti  dal  seguente:
«Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del  comma  8
senza  che  il  soprintendente  abbia  reso  il  prescritto   parere,
l'amministrazione    competente    provvede    sulla    domanda    di
autorizzazione.».