Art. 41 
 
                (Disposizioni in materia ambientale) 
 
  1. L'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 243. (Gestione delle acque sotterranee emunte) 1. Nei casi in
cui le acque di  falda  contaminate  determinano  una  situazione  di
rischio   sanitario,   oltre   all'eliminazione   della   fonte    di
contaminazione ove possibile ed  economicamente  sostenibile,  devono
essere  adottate  misure  di  attenuazione  della  diffusione   della
contaminazione conformi alle finalita' generali e agli  obiettivi  di
tutela, conservazione e risparmio  delle  risorse  idriche  stabiliti
dalla parte terza. 
  2.  Gli  interventi  di  conterminazione  fisica  o  idraulica  con
emungimento e trattamento  delle  acque  di  falda  contaminate  sono
ammessi solo nei casi in cui non e' altrimenti  possibile  eliminare,
prevenire o  ridurre  a  livelli  accettabili  il  rischio  sanitario
associato alla circolazione  e  alla  diffusione  delle  stesse.  Nel
rispetto dei principi di risparmio idrico di cui al comma 1, in  tali
evenienze  deve  essere   valutata   la   possibilita'   tecnica   di
utilizzazione delle acque emunte nei cicli  produttivi  in  esercizio
nel sito stesso o ai fini di cui al comma 6. 
  3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1  e  2,  l'immissione  di
acque emunte  in  corpi  idrici  superficiali  o  in  fognatura  deve
avvenire  previo  trattamento  depurativo  da  effettuare  presso  un
apposito impianto di trattamento delle acque di falda  o  presso  gli
impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in
esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei. 
  4. Le acque  emunte  convogliate  tramite  un  sistema  stabile  di
collettamento che collega senza soluzione di continuita' il punto  di
prelievo di tali acque con  il  punto  di  immissione  delle  stesse,
previo  trattamento  di  depurazione,  in   corpo   ricettore,   sono
assimilate alle  acque  reflue  industriali  che  provengono  da  uno
scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza. 
  5. In deroga a quanto previsto dal comma 1  dell'articolo  104,  ai
soli fini della bonifica  delle  acque  sotterranee,  e'  ammessa  la
reimmissione,  previo  trattamento,  delle  acque  sotterranee  nello
stesso  acquifero  da  cui  sono   emunte.   Il   progetto   previsto
all'articolo 242  deve  indicare  la  tipologia  di  trattamento,  le
caratteristiche  quali-quantitative   delle   acque   reimmesse,   le
modalita' di reimmissione e le misure di  messa  in  sicurezza  della
porzione  di  acquifero  interessato  dal  sistema  di  estrazione  e
reimmissione.  Le  acque  emunte  possono  essere  reimmesse,   anche
mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel  medesimo
acquifero  ai  soli  fini  della  bonifica   dello   stesso,   previo
trattamento in un impianto idoneo che ne riduca in modo effettivo  la
contaminazione, e non devono contenere altre  acque  di  scarico  ne'
altre sostanze. 
  6. In ogni caso le attivita' di cui ai commi 2, 3,  4  e  5  devono
garantire  un'effettiva  riduzione  dei  carichi  inquinanti  immessi
nell'ambiente; a tal fine i valori limite di emissione degli scarichi
degli impianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte
sono determinati in massa.». 
  2. All'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, e successive modificazioni, dopo il  comma  2,  e'  aggiunto  il
seguente: 
  "2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  di   concerto   con   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n.  161,  adottato  in
attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce  da  scavo  che
provengono da attivita' o  opere  soggette  a  valutazione  d'impatto
ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.  Il  decreto  di
cui al periodo  precedente  non  si  applica  comunque  alle  ipotesi
disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.". 
  3.  All'articolo  3  del  decreto-legge  25  gennaio  2012,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
costituite  da  una  miscela  eterogenea  di  materiale  di   origine
antropica, quali residui e scarti di produzione e di  consumo,  e  di
terreno, che compone un orizzonte  stratigrafico  specifico  rispetto
alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno
in  un  determinato  sito  e  utilizzati  per  la  realizzazione   di
riempimenti, di rilevati e di reinterri.»; 
  b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
  «2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma  1,  lettere
b) e c),  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  le  matrici
materiali di riporto devono essere  sottoposte  a  test  di  cessione
effettuato sui materiali  granulari  ai  sensi  dell'articolo  9  del
decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio  1998,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n.  88,
ai fini  delle  metodiche  da  utilizzare  per  escludere  rischi  di
contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti  del
test  di  cessione,   devono   rispettare   quanto   previsto   dalla
legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati. 
  3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi
ai limiti del test di cessione sono fonti di  contaminazione  e  come
tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al  test  di
cessione  tramite  operazioni  di   trattamento   che   rimuovono   i
contaminanti  o  devono  essere  sottoposte  a  messa  in   sicurezza
permanente utilizzando le migliori tecniche  disponibili  e  a  costi
sostenibili  che  consentono  di   utilizzare   l'area   secondo   la
destinazione urbanistica senza rischi per la salute. 
  3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente
a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.». 
  4.  All'articolo  3,  comma  1,  lettera  e.5),  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  dopo  le  parole
"esigenze  meramente  temporanee",  sono  aggiunte  le   seguenti   "
ancorche' siano posizionati,  con  temporaneo  ancoraggio  al  suolo,
all'interno di strutture ricettive all'aperto,  in  conformita'  alla
normativa regionale di settore, per  la  sosta  ed  il  soggiorno  di
turisti.". 
  5. All'articolo  1,  comma  359,  primo  periodo,  della  legge  24
dicembre 2012 n. 228, dopo le parole "1, comma 2," sono  aggiunte  le
seguenti "ed agli articoli 2,", e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole ", se attribuiti, in tutto o  in  parte,  con  il  decreto  di
nomina di cui al comma 358". 
  6.  In  relazione  alla  procedura  di  infrazione  comunitaria  n.
2007/2195, al fine di consentire la semplificazione e l'accelerazione
nell'attuazione degli  interventi  di  adeguamento  del  sistema  dei
rifiuti nella Regione Campania e  di  accelerare  l'attuazione  delle
azioni in corso per il superamento delle  criticita'  della  gestione
del sistema stesso, il Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare nomina con propri decreti uno o piu' commissari
ad acta per provvedere, in via sostitutiva degli Enti  competenti  in
via ordinaria, alla realizzazione  e  l'avvio  della  gestione  degli
impianti nella Regione, gia' previsti e non ancora realizzati, e  per
le altre iniziative strettamente strumentali e necessarie. I decreti,
adottati sentiti gli Enti interessati, specificano  i  compiti  e  la
durata della nomina, per un periodo di  sei  mesi,  salvo  proroga  o
revoca. 
  7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma  6  sono  posti  a
carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalita' da
stabilirsi con i decreti del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare previsti dal medesimo comma.