Art. 43 
 
               (Disposizioni in materia di trapianti) 
 
  1. Al secondo comma dell'articolo 3 del  Regio  decreto  18  giugno
1931, n.773, e successive modificazioni, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo : "I Comuni, trasmettono i dati relativi al consenso
o al diniego alla  donazione  degli  organi  al  Sistema  informativo
trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999,
n. 91.". 
  2. Agli adempimenti di cui al comma 1, si provvede  senza  nuovi  e
maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  con  le  risorse  umane  e
strumentali disponibili a legislazione vigente.