Art. 14 
 
Modifica al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in materia di
  protezione delle  galline  ovaiole  e  registrazione  dei  relativi
  stabilimenti di allevamento. Procedura di infrazione 2011/2231. 
 
  1. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 7 (Sanzioni amministrative e penali). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola i divieti
di cui  all'articolo  3  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 6.200 a euro 18.600  per  ogni  unita'  produttiva
trovata non conforme e al  divieto  di  esercizio  dell'attivita'  di
allevamento  nelle  medesime  unita'  produttive,  fino  all'avvenuto
adeguamento delle stesse. 
  2. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  il  proprietario  o  il
detentore che non rispetta i requisiti di cui all'articolo  2,  comma
1,  ad  esclusione  della  lettera  b),  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 3.100 a euro 18.600 per ogni unita'
produttiva trovata non conforme. 
  3. Nel caso di ripetizione della violazione  di  cui  al  comma  2,
anche in presenza  del  pagamento  in  misura  ridotta,  la  sanzione
amministrativa  pecuniaria  e'  aumentata  fino  alla  meta'  ed   e'
disposta, a fine  ciclo  produttivo,  la  sospensione  dell'esercizio
dell'attivita' di allevamento da uno  a  tre  mesi  per  ogni  unita'
produttiva trovata non conforme, fermo restando che in  tale  periodo
di sospensione dell'attivita' non vanno computati i periodi di  vuoto
biologico e di vuoto sanitario. 
  4. L'autorita' sanitaria competente,  valutata  la  gravita'  delle
carenze riscontrate nel corso dei controlli di cui all'articolo 5, in
caso di tempestivo e puntuale adeguamento alle  prescrizioni  dettate
ai  sensi  dello  stesso  articolo  5,  comma  1,  lettera  b),  puo'
sospendere l'applicazione delle sanzioni di  cui  al  comma  2.  Tale
sospensione e' automaticamente revocata in caso di ripetizione  della
violazione e non puo' essere concessa in caso di recidiva. 
  5. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  il  proprietario  o  il
detentore che viola le disposizioni di cui all'articolo 4 e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.030 a euro 6.180  e
al  divieto  di  esercizio   dell'attivita'   di   allevamento   fino
all'avvenuta registrazione, che consegue d'ufficio con spese a carico
del soggetto interessato, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma
7. 
  6. Il proprietario o il detentore che viola il divieto di esercizio
dell'attivita' di allevamento di cui ai commi 1 e 5 o la  sospensione
dell'esercizio dell'attivita' di allevamento di cui  al  comma  3  e'
soggetto alla pena prevista dall'articolo 650 del codice penale, alla
revoca, se ne e' in possesso, della registrazione di cui all'articolo
4, nonche' al  ritiro  delle  uova  immesse  sul  mercato  durante  i
relativi periodi di restrizione. Le uova  prodotte  in  tali  periodi
sono destinate alla distruzione o all'industria non alimentare. 
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'attuazione  del  presente  articolo  con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». 
 
          Note all'art. 14: 
              -  Il  decreto  legislativo  29  luglio  2003,  n.  267
          (Attuazione della direttiva 1999/74/CE  e  della  direttiva
          2002/4/CE, per la protezione delle  galline  ovaiole  e  la
          registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre  2003,  n.
          219.