Art. 15 
 
Disposizioni  per  l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
  regolamento  (UE)  n.  528/2012  del  Parlamento  europeo   e   del
  Consiglio, del 22 maggio 2012, in materia di biocidi. 
 
  1. Il Ministero della salute provvede agli adempimenti previsti dal
regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 22 maggio 2012, sui biocidi, di seguito  denominato  «regolamento
n. 528». 
  2.  Il  Ministero  della  salute  e'  designato  quale   «autorita'
competente» ai sensi dell'articolo 81 del regolamento n. 528. 
  3. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabilite le tariffe di cui all'articolo 80 del regolamento n. 528  e
le relative modalita' di versamento. Le tariffe sono  determinate  in
base al principio di copertura del costo  effettivo  del  servizio  e
sono aggiornate ogni tre anni. 
  4.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute  sono  stabilite  le
modalita' di effettuazione dei  controlli  sui  biocidi  immessi  sul
mercato, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento  n.
528. 
  5. Con decreto del Ministro della  salute  e'  disciplinato  l'iter
procedimentale ai fini dell'adozione dei provvedimenti  autorizzativi
da parte dell'autorita' competente previsti dal regolamento n. 528. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Il Regolamento (UE) 528/2012 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio  relativo  alla  messa  a  disposizione  sul
          mercato e all'uso dei biocidi (Testo rilevante ai fini  del
          SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2012, n. L 167.