Art. 12 
 
 
                Gestioni commissariali delle province 
 
  1. Sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi  e
di  nomina  dei   commissari   straordinari   delle   amministrazioni
provinciali, adottati, in applicazione dell'articolo  23,  comma  20,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  ai  sensi
dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  2. Sono, altresi', fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,  dai  commissari
straordinari di cui al comma 1. 
  3. Le gestioni commissariali di cui  al  comma  1,  nonche'  quelle
disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115,  terzo  periodo,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, terzo periodo,
della citata legge n. 228 del 2012 in materia di commissariamento  si
applicano ai casi di scadenza naturale del mandato  o  di  cessazione
anticipata degli organi provinciali  che  intervengano  in  una  data
compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014. 
  5.  Fino  al  30  giugno  2014  e'  sospesa  l'applicazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare minori
entrate ne' nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.