Art. 11 
 
(Semplificazione e razionalizzazione del sistema di  controllo  della
         tracciabilita' dei rifiuti e in materia di energia) 
 
  1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 188-ter, del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti: 
  "1.  Sono  tenuti  ad  aderire  al  sistema  di   controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo  188-bis,
comma 2, lettera a), i produttori iniziali di  rifiuti  pericolosi  e
gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi
a titolo professionale, o che effettuano operazioni  di  trattamento,
recupero,  smaltimento,  commercio  e  intermediazione   di   rifiuti
pericolosi, inclusi i nuovi produttori. 
  2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su
base volontaria i produttori e  i  gestori  dei  rifiuti  diversi  da
quelli di cui al comma 1. 
  3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio  e  del  mare,  sentiti  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  sono
specificate le categorie di soggetti  di  cui  al  comma  1,  e  sono
individuate, nell'ambito degli  enti  o  imprese  che  effettuano  il
trattamento dei rifiuti di cui agli articoli 23 e 35 della  direttiva
2008/98/CE, ulteriori categorie  di  soggetti  a  cui  e'  necessario
estendere  il  sistema  di  tracciabilita'   dei   rifiuti   di   cui
all'articolo 188-bis.". 
  2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o  trasportano  rifiuti
pericolosi a titolo professionale, o  che  effettuano  operazioni  di
trattamento, recupero, smaltimento, commercio  e  intermediazione  di
rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il  termine  iniziale
di operativita' del SISTRI e' fissato al 1° ottobre 2013. 
  3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonche'  per  i
comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti  urbani  del  territorio
della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo  188-ter,  del
d.lgs. n. 152 del  2006,  il  termine  iniziale  di  operativita'  e'
fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8. 
  4. Entro il 3 marzo  2014  e'  adottato  il  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  previsto
dall'articolo  188-ter,  comma  3,  d.lgs.  n.  152  del  2006,  come
modificato dal presente articolo, al fine di individuare, nell'ambito
degli enti o imprese che effettuino il trattamento  dei  rifiuti,  di
cui agli articoli 23  e  35  della  direttiva  2008/98/CE,  ulteriori
categorie di soggetti a cui e' necessario  estendere  il  sistema  di
tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis del d.lgs.  n.
152 del 2006. 
  5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3  e  4  possono  comunque
utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere  dal  1°  ottobre
2013. 
  6. Sono abrogati: 
a) il comma 5 dell'articolo 188-ter del d.lgs. n. 152 del 2006; 
b) l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
   del territorio e del mare del 20 marzo 2013  recante  "Termini  di
   riavvio  progressivo  del  SISTRI",  pubblicato   nella   Gazzetta
   Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013. 
  7. All'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dopo il comma 4
e' inserito il seguente: 
  "4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio  e  del  mare  si  procede  periodicamente,   sulla   base
dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della  disciplina
comunitaria, alla semplificazione  del  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti, anche  alla  luce  delle  proposte  delle
associazioni rappresentative degli utenti,  ovvero  delle  risultanze
delle rilevazioni di soddisfazione  dell'utenza;  le  semplificazioni
sono adottate previa verifica tecnica e della congruita' dei relativi
costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le semplificazioni
sono finalizzate, tra l'altro, ad assicurare la riduzione  dei  costi
di esercizio del sistema per gli utenti, anche mediante  integrazioni
con altri sistemi che trattano dati di logistica  e  mobilita'  delle
merci e delle persone ed innovazioni di processo  che  consentano  la
delega  della  gestione  operativa  alle  associazioni   di   utenti,
debitamente accreditate dal Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare sulla base  dei  requisiti  tecnologici  ed
organizzativi individuati con il decreto di cui al presente comma,  e
ad assicurare la  modifica,  la  sostituzione  o  l'evoluzione  degli
apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici
per la misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione  dei
costi e del miglioramento dei processi produttivi  degli  utenti,  il
concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante,
puo' essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, previo parere del Garante per la  privacy,
a rendere disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito  della
integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti
pubblici o societa' interamente a capitale  pubblico,  opportunamente
elaborata in conformita' alle regole tecniche recate dai  regolamenti
attuativi della direttiva 2007/2/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi  agli  utenti,
senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate
la sicurezza e  l'integrita'  dei  dati  di  tracciabilita'.  Con  il
decreto di cui al presente  comma  sono,  altresi',  rideterminati  i
contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione
dei  costi  conseguita,   con   decorrenza   dall'esercizio   fiscale
successivo a quello di  emanazione  del  decreto,  o  determinate  le
remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi" 
  8. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni  di  cui  al
comma 7 si procede entro il 3  marzo  2014;  tale  data  puo'  essere
differita,  per  non  oltre  sei  mesi,  con  decreto  del   Ministro
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del  mare  se  cio'  si
renda necessario al fine  di  rendere  operative  le  semplificazioni
introdotte. Sono fatte salve le operazioni di collaudo, che hanno per
oggetto la verifica di conformita' del SISTRI alle norme e  finalita'
vigenti anteriormente all'emanazione del decreto di cui al comma 7, e
che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di
costituzione della commissione di collaudo  e,  per  quanto  riguarda
l'operativita' del sistema, entro il 31 gennaio 2014. La  commissione
di collaudo si compone  di  tre  membri  di  cui  uno  scelto  tra  i
dipendenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della Consip s.p.a  e
due  tra  professori  universitari  di   comprovata   competenza   ed
esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo. Ai relativi  oneri
si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14-bis  del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
  9.  All'esito  dell'approvazione  delle  semplificazioni  e   delle
operazioni di collaudo di cui al comma 8 e  in  considerazione  delle
modifiche legali intervenute e anche tenendo conto dell'audit di  cui
al comma 10, il contenuto e la durata del contratto con Selex service
management s.p.a. e  il  relativo  piano  economico-finanziario  sono
modificati in coerenza con il comma 4-bis dell'articolo  188-bis  del
d.lgs. n. 152 del 2006, comunque nel limite delle  risorse  derivanti
dai contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102, come rideterminati ai sensi del predetto comma 4-bis. 
  10. Al  fine  di  assicurare  la  funzionalita'  del  SISTRI  senza
soluzione di continuita', il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare  provvede,  sulla  base  dell'attivita'  di
audit dei costi, eseguita da  una  societa'  specializzata  terza,  e
della conseguente valutazione di congruita' dall'Agenzia per l'Italia
Digitale, al versamento alla societa' concessionaria del  SISTRI  dei
contributi   riassegnati   ai   sensi   dell'articolo   14-bis    del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque non oltre il  trenta  per
cento dei costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno  2013
e sino alla concorrenza delle  risorse  riassegnate  sullo  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto, al netto di quanto gia' versato  dal  Ministero
sino alla predetta data, per lo sviluppo e la gestione  del  sistema.
Il pagamento e' subordinato  alla  prestazione  di  fideiussione  che
viene svincolata all'esito positivo della verifica di conformita'  di
cui al comma 8. 
  11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo  260-bis  del
d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma
3 quanto alle condotte  di  informazioni  incomplete  o  inesatte,  a
quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo  periodo,
commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI  e'
obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al  30  settembre  2014  dai
soggetti per i quali il SISTRI e' obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono
irrogate nel caso di piu' di tre violazioni nel  medesimo  rispettivo
arco temporale. 
  12. All'articolo 183, comma 1, lettera f), del d.lgs.  n.  152  del
2006,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole   :   "(nuovo
produttore)". 
  13.  E'  abrogato  l'articolo   27   del   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  del  18
febbraio 2011, n.  52,  pubblicato  sul  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, e, conseguentemente,  e'
soppresso il Comitato di vigilanza e controllo  di  cui  al  medesimo
articolo. Con decreto, di  natura  non  regolamentare,  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da  emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, e' costituito, presso l'Ufficio di  Gabinetto  del  Ministro
medesimo, un Tavolo  tecnico  di  monitoraggio  e  concertazione  del
SISTRI, senza compensi o indennizzi  per  i  partecipanti  ne'  altri
oneri per il bilancio dello  Stato,  che  assolve  alle  funzioni  di
monitoraggio del sistema di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge
1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102. 
  14. All'articolo 81, comma 18, del decreto legge  25  giugno  2008,
n.112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,
n.133, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: "La vigilanza dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il
gas si svolge mediante accertamenti a  campione  e  si  esercita  nei
confronti  dei  soli  soggetti  il  cui  fatturato  e'  superiore  al
fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1,  prima  ipotesi,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287.".