Art. 14 
 
 
                   Norme transitorie e abrogazioni 
 
  1. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di  entrata
in vigore del presente  decreto,  e'  riconosciuto  il  finanziamento
pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della  legge  3
giugno  1999,  n.  157,   in   relazione   alle   elezioni   svoltesi
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
cui termine di erogazione non e' ancora scaduto alla  data  medesima,
continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario in  corso  e  nei
tre esercizi successivi, nelle seguenti misure: 
    a) nell'esercizio in corso alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il finanziamento e' riconosciuto integralmente; 
    b) nel primo, nel secondo e  nel  terzo  esercizio  successivi  a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
il finanziamento e' ridotto nella misura,  rispettivamente,  del  25,
del 50 e del 75 per cento dell'importo spettante. 
  2.  Il  finanziamento  cessa  a  partire   dal   quarto   esercizio
finanziario successivo a quello in corso  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3. Nei periodi di cui alle lettere a) e b) del  comma  1,  ai  soli
fini e nei limiti di cui al medesimo comma, continua ad applicarsi la
normativa indicata al comma 4. 
  4. Sono abrogati: 
    a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18
novembre 1981, n. 659; 
    b) l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413; 
    c) gli articoli 9  e  9-bis,  nonche'  l'articolo  12,  comma  3,
limitatamente alle parole: «dagli  aventi  diritto»,  l'articolo  15,
commi 13, 14, limitatamente alle parole: «che non abbiano diritto  ad
usufruire  del  contributo  per   le   spese   elettorali»,   e   16,
limitatamente al secondo periodo, e  l'articolo  16  della  legge  10
dicembre 1993, n. 515; 
    d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; 
    e) l'articolo  1,  commi  1,  1-bis,  2,  3,  5,  5-bis,  6,  con
esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9 e 10, e gli articoli  2  e  3
della legge 3 giugno 1999, n. 157; 
    f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10  della
legge 6 luglio 2012, n. 96. 
  5. A decorrere dal 1º gennaio 2014  sono  abrogati  l'articolo  15,
comma 1-bis, e l'articolo 78, comma  1,  limitatamente  alle  parole:
«per le erogazioni  liberali  in  denaro  in  favore  dei  partiti  e
movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-bis,  per  importi
compresi  tra  51,65  euro  e  103.291,38  euro,  limitatamente  alle
societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1,  lettere  a)  e
b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o
i cui titoli siano negoziati  in  mercati  regolamentati  italiani  o
esteri, nonche' dalle societa' ed enti che controllano,  direttamente
o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o  siano
controllati dalla stessa societa' o ente  che  controlla  i  soggetti
medesimi, nonche' dell'onere», del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.