Art. 15 Modifica dell'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernente la pubblicita' della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe. 1. L'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e' sostituito dal seguente: «Art. 12. - (Pubblicita' della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe). - 1. Le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere, o funzioni analoghe, dei partiti o dei movimenti politici che hanno ottenuto almeno un rappresentante eletto al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati. 2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non ricoprano una delle cariche di cui all'articolo 1 della citata legge n. 441 del 1982, le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 2 della medesima legge n. 441 del 1982 sono depositate presso l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica per tutta la durata della legislatura in cui il partito o il movimento politico ha ottenuto eletti».