Art. 15 
 
Modifica  dell'articolo  12  della  legge  6  luglio  2012,  n.   96,
  concernente  la  pubblicita'  della   situazione   patrimoniale   e
  reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di  tesoriere  dei
  partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe. 
 
  1. L'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n.  96,  e'  sostituito
dal seguente: 
    «Art.  12.  -  (Pubblicita'  della  situazione   patrimoniale   e
reddituale dei soggetti che svolgono le  funzioni  di  tesoriere  dei
partiti o dei movimenti  politici  o  funzioni  analoghe).  -  1.  Le
disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano ai
soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere, o funzioni  analoghe,
dei partiti o dei movimenti politici che  hanno  ottenuto  almeno  un
rappresentante eletto al Senato della Repubblica o  alla  Camera  dei
deputati. 
    2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non ricoprano  una  delle
cariche di cui all'articolo 1 della citata legge n. 441 del 1982,  le
dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma  dell'articolo
2 della medesima  legge  n.  441  del  1982  sono  depositate  presso
l'Ufficio di Presidenza del Senato  della  Repubblica  per  tutta  la
durata della legislatura in cui il partito o il movimento politico ha
ottenuto eletti».