Art. 16 
 
Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle  disposizioni  in
  materia di trattamento straordinario di  integrazione  salariale  e
  relativi obblighi contributivi nonche' in materia di  contratti  di
  solidarieta'. 
 
  1. A decorrere dal 1ยบ gennaio  2014,  ai  partiti  e  ai  movimenti
politici iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4, comma
2, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni  territoriali  sono
estese, nel limite di spesa di cui al comma 2 del presente  articolo,
le  disposizioni  in  materia   di   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonche' la
disciplina  in  materia  di  contratti  di  solidarieta'  di  cui  al
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. 
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, e' autorizzata la spesa  di
15 milioni di euro per l'anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l'anno
2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, cui
si provvede mediante utilizzo di quota  parte  dei  risparmi  che  si
rendono   disponibili   per   effetto   delle   disposizioni   recate
dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2. 
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono  disciplinate  le  modalita'  attuative  delle
disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare  riguardo
anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai  fini  del  rispetto
del limite di spesa previsto ai sensi del comma 2.