Art. 18 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intendono per partiti  politici
i partiti,  movimenti  e  gruppi  politici  organizzati  che  abbiano
presentato candidati sotto il proprio simbolo alle  elezioni  per  il
rinnovo di uno degli  organi  indicati  dall'articolo  10,  comma  1,
lettera a), nonche' i partiti e movimenti politici di cui al comma  2
del medesimo articolo 10.