Art. 18 Disposizioni finali 1. Ai fini del presente decreto, si intendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), nonche' i partiti e movimenti politici di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.