Art. 20 Disposizioni transitorie 1. Gli obblighi a carico dei titolari dei contatori, previsti in particolare dagli articoli 8 e 12, sono differiti rispettivamente di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, quanto a quelli direttamente o indirettamente connessi alla sottoposizione a verificazione periodica, e di sei mesi dalla medesima data, relativamente a quelli di semplice comunicazione alla Camera di commercio di dati ed informazioni non connessi a tale verificazione. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 ottobre 2013 Il Ministro: Zanonato Visto, il Guardasigilli: Cancellieri Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 11, foglio n. 148