Art. 20 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Gli obblighi a carico dei titolari dei  contatori,  previsti  in
particolare dagli articoli 8 e 12, sono differiti rispettivamente  di
18 mesi dalla data di entrata in  vigore  del  presente  regolamento,
quanto  a  quelli  direttamente  o   indirettamente   connessi   alla
sottoposizione  a  verificazione  periodica,  e  di  sei  mesi  dalla
medesima data, relativamente a quelli di semplice comunicazione  alla
Camera di commercio di dati  ed  informazioni  non  connessi  a  tale
verificazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo di  Stato,  sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 30 ottobre 2013 
 
                                                Il Ministro: Zanonato 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 
 
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2013 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n.  11,  foglio  n.
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