Art. 20 Pareri del comitato di sorveglianza 1. Nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 250, comma secondo, del decreto, al comitato di sorveglianza spetta il compito di controllare il regolare e celere corso della liquidazione e la rispondenza delle operazioni compiute dal commissario liquidatore alle finalita' perseguite e alle prescrizioni dell'IVASS, esercitando poteri di controllo attivo e costante sugli atti della gestione commissariale, in particolare su quelli di natura patrimoniale, ed esprimendo un giudizio sulla legittimita', opportunita' e convenienza degli atti stessi, nonche' sull'adeguatezza delle procedure amministrative attuate dal commissario liquidatore. 2. Oltreche' nei casi previsti dalle disposizioni di cui al Titolo XVI, Capo IV, del decreto, il comitato di sorveglianza esprime preventivo parere motivato al commissario liquidatore con riguardo agli atti di cui all'art. 5 del presente Regolamento, salvo quanto indicato al comma terzo, nonche' in relazione alle seguenti operazioni: a) trasferimento del portafoglio, totale o parziale, ai sensi dell'art. 257, comma terzo, del decreto; b) accensione di mutui, effettuazione di altre operazioni finanziarie passive e costituzione in garanzia di attivita' aziendali, ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 257, comma quinto, del decreto; c) delega a terzi, in casi eccezionali, per il compimento di singoli atti, ai sensi dell'art. 250, comma settimo, del decreto; d) proseguimento di operazioni in corso all'atto di avvio della liquidazione specificamente individuate, ai sensi dell'art. 245, comma sesto, del decreto. 3. Il parere di cui al comma secondo e' espresso dal comitato di sorveglianza con riferimento alle operazioni di cui all'art. 5, lettere f) ed h) nel caso in cui queste siano di importo superiore a 15.000 euro e fino a 50.000 euro. In presenza di parere contrario espresso dal comitato al compimento delle operazioni di cui al presente comma, il commissario liquidatore, ove lo ritenga invece necessario, ne informa l'IVASS e richiede, motivandone le ragioni, la relativa autorizzazione. 4. Il comitato di sorveglianza esprime preventivo parere motivato sui criteri di formazione dell'elenco dei creditori ammessi allo stato passivo e delle somme riconosciute a ciascuno, con i diritti relativi e l'ordine di prelazione, e dell'elenco dei creditori esclusi, ai sensi dell'art. 252, comma settimo, del decreto, nonche' sulle modifiche del registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche e della sua composizione, ai sensi dell'art. 258, comma secondo, del decreto. 5. L'IVASS puo' sottoporre al preventivo parere motivato del comitato di sorveglianza atti della gestione liquidatoria o singole questioni non previsti dalla legge e dal presente Regolamento.