Art. 20 
 
                 Pareri del comitato di sorveglianza 
 
  1.  Nell'ambito  delle  funzioni  previste  dall'art.  250,   comma
secondo, del decreto, al comitato di sorveglianza spetta  il  compito
di controllare il regolare e celere corso  della  liquidazione  e  la
rispondenza delle operazioni  compiute  dal  commissario  liquidatore
alle finalita' perseguite e alle prescrizioni dell'IVASS, esercitando
poteri di controllo attivo  e  costante  sugli  atti  della  gestione
commissariale, in particolare su quelli di  natura  patrimoniale,  ed
esprimendo un giudizio sulla legittimita', opportunita' e convenienza
degli  atti  stessi,   nonche'   sull'adeguatezza   delle   procedure
amministrative attuate dal commissario liquidatore. 
  2. Oltreche' nei casi previsti dalle disposizioni di cui al  Titolo
XVI, Capo IV,  del  decreto,  il  comitato  di  sorveglianza  esprime
preventivo parere motivato al commissario  liquidatore  con  riguardo
agli atti di cui all'art. 5 del presente  Regolamento,  salvo  quanto
indicato  al  comma  terzo,  nonche'  in  relazione   alle   seguenti
operazioni: 
    a) trasferimento del portafoglio, totale  o  parziale,  ai  sensi
dell'art. 257, comma terzo, del decreto; 
    b)  accensione  di  mutui,  effettuazione  di  altre   operazioni
finanziarie  passive  e  costituzione  in   garanzia   di   attivita'
aziendali, ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti  agli  aventi
diritto, ai sensi dell'art. 257, comma quinto, del decreto; 
    c) delega a terzi, in casi  eccezionali,  per  il  compimento  di
singoli atti, ai sensi dell'art. 250, comma settimo, del decreto; 
    d) proseguimento di operazioni in corso all'atto di  avvio  della
liquidazione specificamente  individuate,  ai  sensi  dell'art.  245,
comma sesto, del decreto. 
  3. Il parere di cui al comma secondo e' espresso  dal  comitato  di
sorveglianza con riferimento  alle  operazioni  di  cui  all'art.  5,
lettere f) ed h) nel caso in cui queste siano di importo superiore  a
15.000 euro e fino a 50.000 euro. In  presenza  di  parere  contrario
espresso dal comitato  al  compimento  delle  operazioni  di  cui  al
presente comma, il commissario liquidatore,  ove  lo  ritenga  invece
necessario, ne informa l'IVASS e richiede, motivandone le ragioni, la
relativa autorizzazione. 
  4. Il comitato di sorveglianza esprime preventivo  parere  motivato
sui criteri di formazione  dell'elenco  dei  creditori  ammessi  allo
stato passivo e delle somme riconosciute a ciascuno,  con  i  diritti
relativi e  l'ordine  di  prelazione,  e  dell'elenco  dei  creditori
esclusi, ai sensi dell'art. 252, comma settimo, del decreto,  nonche'
sulle modifiche del registro degli attivi a copertura  delle  riserve
tecniche e della sua composizione,  ai  sensi  dell'art.  258,  comma
secondo, del decreto. 
  5. L'IVASS  puo'  sottoporre  al  preventivo  parere  motivato  del
comitato di sorveglianza atti della gestione liquidatoria  o  singole
questioni non previsti dalla legge e dal presente Regolamento.