Art. 20
Pareri del comitato di sorveglianza
1. Nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 250, comma
secondo, del decreto, al comitato di sorveglianza spetta il compito
di controllare il regolare e celere corso della liquidazione e la
rispondenza delle operazioni compiute dal commissario liquidatore
alle finalita' perseguite e alle prescrizioni dell'IVASS, esercitando
poteri di controllo attivo e costante sugli atti della gestione
commissariale, in particolare su quelli di natura patrimoniale, ed
esprimendo un giudizio sulla legittimita', opportunita' e convenienza
degli atti stessi, nonche' sull'adeguatezza delle procedure
amministrative attuate dal commissario liquidatore.
2. Oltreche' nei casi previsti dalle disposizioni di cui al Titolo
XVI, Capo IV, del decreto, il comitato di sorveglianza esprime
preventivo parere motivato al commissario liquidatore con riguardo
agli atti di cui all'art. 5 del presente Regolamento, salvo quanto
indicato al comma terzo, nonche' in relazione alle seguenti
operazioni:
a) trasferimento del portafoglio, totale o parziale, ai sensi
dell'art. 257, comma terzo, del decreto;
b) accensione di mutui, effettuazione di altre operazioni
finanziarie passive e costituzione in garanzia di attivita'
aziendali, ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi
diritto, ai sensi dell'art. 257, comma quinto, del decreto;
c) delega a terzi, in casi eccezionali, per il compimento di
singoli atti, ai sensi dell'art. 250, comma settimo, del decreto;
d) proseguimento di operazioni in corso all'atto di avvio della
liquidazione specificamente individuate, ai sensi dell'art. 245,
comma sesto, del decreto.
3. Il parere di cui al comma secondo e' espresso dal comitato di
sorveglianza con riferimento alle operazioni di cui all'art. 5,
lettere f) ed h) nel caso in cui queste siano di importo superiore a
15.000 euro e fino a 50.000 euro. In presenza di parere contrario
espresso dal comitato al compimento delle operazioni di cui al
presente comma, il commissario liquidatore, ove lo ritenga invece
necessario, ne informa l'IVASS e richiede, motivandone le ragioni, la
relativa autorizzazione.
4. Il comitato di sorveglianza esprime preventivo parere motivato
sui criteri di formazione dell'elenco dei creditori ammessi allo
stato passivo e delle somme riconosciute a ciascuno, con i diritti
relativi e l'ordine di prelazione, e dell'elenco dei creditori
esclusi, ai sensi dell'art. 252, comma settimo, del decreto, nonche'
sulle modifiche del registro degli attivi a copertura delle riserve
tecniche e della sua composizione, ai sensi dell'art. 258, comma
secondo, del decreto.
5. L'IVASS puo' sottoporre al preventivo parere motivato del
comitato di sorveglianza atti della gestione liquidatoria o singole
questioni non previsti dalla legge e dal presente Regolamento.