Art. 21 
 
                Riunioni del comitato di sorveglianza 
 
  1. Il comitato di sorveglianza si riunisce  almeno  una  volta  per
ogni trimestre. Alle riunioni partecipa il commissario liquidatore se
richiesto dal presidente del comitato. 
  2. Le riunioni del comitato  di  sorveglianza  sono  riportate  nei
relativi  verbali,  sottoscritti  dal  presidente  del  comitato.  Le
riunioni possono essere convocate dal commissario  liquidatore  sulla
base di un ordine del giorno trasmesso  ai  componenti  del  collegio
almeno 5 giorni prima della riunione, e dal presidente  del  comitato
stesso  laddove  lo  ritenga  opportuno  in  relazione  a  specifiche
questioni da trattare. 
  3. I verbali  delle  riunioni  sono  conservati  nella  sede  della
liquidazione  a  cura  del  presidente  e  sono  trasmessi  in  copia
all'IVASS dal commissario liquidatore nei 10 giorni  successivi  alla
data della riunione. In casi particolari di necessita' ed  urgenza  e
su richiesta del commissario liquidatore, i componenti  del  comitato
di sorveglianza senza necessita' di riunirsi possono  trasmettere  al
commissario  liquidatore  il  loro  parere  sulle  materie  ad   essi
sottoposte. Il parere espresso e' trascritto  nel  primo  verbale  di
riunione utile.