Art. 21
Riunioni del comitato di sorveglianza
1. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta per
ogni trimestre. Alle riunioni partecipa il commissario liquidatore se
richiesto dal presidente del comitato.
2. Le riunioni del comitato di sorveglianza sono riportate nei
relativi verbali, sottoscritti dal presidente del comitato. Le
riunioni possono essere convocate dal commissario liquidatore sulla
base di un ordine del giorno trasmesso ai componenti del collegio
almeno 5 giorni prima della riunione, e dal presidente del comitato
stesso laddove lo ritenga opportuno in relazione a specifiche
questioni da trattare.
3. I verbali delle riunioni sono conservati nella sede della
liquidazione a cura del presidente e sono trasmessi in copia
all'IVASS dal commissario liquidatore nei 10 giorni successivi alla
data della riunione. In casi particolari di necessita' ed urgenza e
su richiesta del commissario liquidatore, i componenti del comitato
di sorveglianza senza necessita' di riunirsi possono trasmettere al
commissario liquidatore il loro parere sulle materie ad essi
sottoposte. Il parere espresso e' trascritto nel primo verbale di
riunione utile.