Art. 21 Riunioni del comitato di sorveglianza 1. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta per ogni trimestre. Alle riunioni partecipa il commissario liquidatore se richiesto dal presidente del comitato. 2. Le riunioni del comitato di sorveglianza sono riportate nei relativi verbali, sottoscritti dal presidente del comitato. Le riunioni possono essere convocate dal commissario liquidatore sulla base di un ordine del giorno trasmesso ai componenti del collegio almeno 5 giorni prima della riunione, e dal presidente del comitato stesso laddove lo ritenga opportuno in relazione a specifiche questioni da trattare. 3. I verbali delle riunioni sono conservati nella sede della liquidazione a cura del presidente e sono trasmessi in copia all'IVASS dal commissario liquidatore nei 10 giorni successivi alla data della riunione. In casi particolari di necessita' ed urgenza e su richiesta del commissario liquidatore, i componenti del comitato di sorveglianza senza necessita' di riunirsi possono trasmettere al commissario liquidatore il loro parere sulle materie ad essi sottoposte. Il parere espresso e' trascritto nel primo verbale di riunione utile.