Art. 22 Obblighi di informativa all'IVASS 1. Il comitato di sorveglianza segnala all'IVASS senza indugio le situazioni di irregolarita' della gestione liquidatoria che dovesse riscontrare nell'esercizio delle sue funzioni, nonche' gli ostacoli o impedimenti al celere andamento delle operazioni e le disfunzioni o inadeguatezze delle procedure poste in essere dal commissario liquidatore. A tal fine il presidente del comitato di sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, altro componente del comitato, trasmette all'IVASS una dettagliata relazione sui fatti rilevati il cui contenuto e' riportato altresi' nei verbali di riunione del comitato stesso.