Art. 22
Obblighi di informativa all'IVASS
1. Il comitato di sorveglianza segnala all'IVASS senza indugio le
situazioni di irregolarita' della gestione liquidatoria che dovesse
riscontrare nell'esercizio delle sue funzioni, nonche' gli ostacoli o
impedimenti al celere andamento delle operazioni e le disfunzioni o
inadeguatezze delle procedure poste in essere dal commissario
liquidatore. A tal fine il presidente del comitato di sorveglianza o,
in caso di sua assenza o impedimento, altro componente del comitato,
trasmette all'IVASS una dettagliata relazione sui fatti rilevati il
cui contenuto e' riportato altresi' nei verbali di riunione del
comitato stesso.