Art. 22 
 
                  Obblighi di informativa all'IVASS 
 
  1. Il comitato di sorveglianza segnala all'IVASS senza  indugio  le
situazioni di irregolarita' della gestione liquidatoria  che  dovesse
riscontrare nell'esercizio delle sue funzioni, nonche' gli ostacoli o
impedimenti al celere andamento delle operazioni e le  disfunzioni  o
inadeguatezze  delle  procedure  poste  in  essere  dal   commissario
liquidatore. A tal fine il presidente del comitato di sorveglianza o,
in caso di sua assenza o impedimento, altro componente del  comitato,
trasmette all'IVASS una dettagliata relazione sui fatti  rilevati  il
cui contenuto e' riportato  altresi'  nei  verbali  di  riunione  del
comitato stesso.