(( Art. 13-bis Giurisdizione su controversie 1. La tutela in giudizio nelle controversie concernenti l'applicazione delle disposizioni del presente decreto e' rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 8, comma 8. 2. Si applica il rito abbreviato di cui all'art. 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni. ))