(( Art. 13-bis 
 
 
                    Giurisdizione su controversie 
 
  1.  La  tutela   in   giudizio   nelle   controversie   concernenti
l'applicazione delle disposizioni del  presente  decreto  e'  rimessa
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fatta  salva
la  giurisdizione  del  giudice  ordinario  in  materia  di  sanzioni
amministrative ai sensi dell'art. 8, comma 8. 
  2. Si applica il rito abbreviato di cui all'art.  119  del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni. ))