Art. 14 
 
 
                   Norme transitorie e abrogazioni 
 
  1. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di  entrata
in vigore del presente  decreto,  e'  riconosciuto  il  finanziamento
pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della  legge  3
giugno  1999,  n.  157,   in   relazione   alle   elezioni   svoltesi
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
cui termine di erogazione non e' ancora scaduto alla  data  medesima,
continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario in  corso  e  nei
tre esercizi successivi, nelle seguenti misure: 
    a) nell'esercizio in corso alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il finanziamento e' riconosciuto integralmente; 
    b) nel primo, nel secondo e  nel  terzo  esercizio  successivi  a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
il finanziamento e' ridotto nella misura,  rispettivamente,  del  25,
del 50 e del 75 per cento dell'importo spettante. 
  2.  Il  finanziamento  cessa  a  partire   dal   quarto   esercizio
finanziario successivo a quello in corso  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3. Nei periodi di cui alle lettere a) e b) del  comma  1,  ai  soli
fini e nei limiti di cui al medesimo comma, continua ad applicarsi la
normativa indicata al comma 4. 
  4. Sono abrogati: 
    a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18
novembre 1981, n. 659; 
    b) l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413; 
    c)  gli  articoli  9  e  9-bis,  nonche'  l'art.  12,  comma   3,
limitatamente alle parole: « dagli aventi diritto », l'art. 15, commi
13, 14, limitatamente alle parole:  «  che  non  abbiano  diritto  ad
usufruire  del  contributo  per  le  spese  elettorali   »,   e   16,
limitatamente al secondo periodo, e l'art. 16 della legge 10 dicembre
1993, n. 515; 
    d) l'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; 
    e) l'art. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis,  6,  con  esclusione
del secondo periodo, 7, 8, 9 e 10, e gli articoli 2 e 3 della legge 3
giugno 1999, n. 157; 
    f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10  della
legge 6 luglio 2012, n. 96. 
  5. A decorrere dal 1o gennaio 2014 sono abrogati l'art.  15,  comma
1-bis, e l'art. 78, comma 1, limitatamente  alle  parole:  «  per  le
erogazioni liberali in denaro  in  favore  dei  partiti  e  movimenti
politici di cui all'art. 15, comma 1-bis, per  importi  compresi  tra
51,65 euro e 103.291,38 euro, limitatamente alle societa' e agli enti
di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti  nei
quali vi sia  una  partecipazione  pubblica  o  i  cui  titoli  siano
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri,  nonche'  dalle
societa' ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali
soggetti, ovvero ne  siano  controllati  o  siano  controllati  dalla
stessa societa' o ente che controlla  i  soggetti  medesimi,  nonche'
dell'onere », del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme  in  materia  di
          riduzione dei contributi pubblici in favore dei  partiti  e
          dei movimenti politici, nonche'  misure  per  garantire  la
          trasparenza e i  controlli  dei  rendiconti  dei  medesimi.
          Delega al Governo per l'adozione di un  testo  unico  delle
          leggi  concernenti  il  finanziamento  dei  partiti  e  dei
          movimenti  politici  e  per  l'armonizzazione  del   regime
          relativo  alle  detrazioni  fiscali)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2012, n. 158. 
              - La legge 3  giugno  1999,  n.  157  (Nuove  norme  in
          materia  di  rimborso   delle   spese   per   consultazioni
          elettorali e referendarie e abrogazione delle  disposizioni
          concernenti la  contribuzione  volontaria  ai  movimenti  e
          partiti politici) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  4
          giugno 1999, n. 129. 
              - Il testo degli articoli 1 e 3, commi dal  secondo  al
          sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659  (Modifiche  ed
          integrazioni  alla  Legge  2  maggio  1974,  n.  195,   sul
          contributo  dello  Stato  al  finanziamento   dei   partiti
          politici),abrogati  dal  presente  decreto,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 1981, n. 323. 
              - Il testo degli articoli 9, 9-bis, 12,  comma  3,  15,
          commi 13, 14 e 16, e 16  della  citata  legge  10  dicembre
          1993, n. 515, abrogati o modificati dal  presente  decreto,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1993, n.
          292, S.O. 
              - Il testo dell'art. 6 della citata legge  23  febbraio
          1995, n. 43, abrogato dal presente decreto,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1995, n. 46. 
              - Il testo dell'art. 1, commi 2, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis,
          6, 7, 8, 9 e 10 e degli articoli 2 e 3 della citata legge 3
          giugno 1999, n. 157, abrogati  o  modificati  dal  presente
          decreto, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  4  giugno
          1999, n. 129. 
              - Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da
          8 a 21 e 10 della  citata  legge  6  luglio  2012,  n.  96,
          abrogati o modificati dal presente decreto,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2012, n. 158. 
              - Per il  riferimento  al  testo  dell'art.  15,  comma
          1-bis, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, vedasi nelle Note all'art. 11. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  78,  comma  1,
          del citato decreto n. 917 del 1986: 
              "Art. 78. Detrazione d'imposta per oneri 
          1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del  suo
          ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui
          all'art. 15, comma 1, lettera i-ter). ".