Art. 14 Norme transitorie e abrogazioni 1. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non e' ancora scaduto alla data medesima, continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario in corso e nei tre esercizi successivi, nelle seguenti misure: a) nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento e' riconosciuto integralmente; b) nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento e' ridotto nella misura, rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento dell'importo spettante. 2. Il finanziamento cessa a partire dal quarto esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Nei periodi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ai soli fini e nei limiti di cui al medesimo comma, continua ad applicarsi la normativa indicata al comma 4. 4. Sono abrogati: a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659; b) l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413; c) gli articoli 9 e 9-bis, nonche' l'art. 12, comma 3, limitatamente alle parole: « dagli aventi diritto », l'art. 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole: « che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali », e 16, limitatamente al secondo periodo, e l'art. 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515; d) l'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; e) l'art. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis, 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9 e 10, e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157; f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96. 5. A decorrere dal 1o gennaio 2014 sono abrogati l'art. 15, comma 1-bis, e l'art. 78, comma 1, limitatamente alle parole: « per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'art. 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, limitatamente alle societa' e agli enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonche' dalle societa' ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa societa' o ente che controlla i soggetti medesimi, nonche' dell'onere », del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Riferimenti normativi - La legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonche' misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2012, n. 158. - La legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1999, n. 129. - Il testo degli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla Legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici),abrogati dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 1981, n. 323. - Il testo degli articoli 9, 9-bis, 12, comma 3, 15, commi 13, 14 e 16, e 16 della citata legge 10 dicembre 1993, n. 515, abrogati o modificati dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1993, n. 292, S.O. - Il testo dell'art. 6 della citata legge 23 febbraio 1995, n. 43, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1995, n. 46. - Il testo dell'art. 1, commi 2, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9 e 10 e degli articoli 2 e 3 della citata legge 3 giugno 1999, n. 157, abrogati o modificati dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1999, n. 129. - Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21 e 10 della citata legge 6 luglio 2012, n. 96, abrogati o modificati dal presente decreto, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2012, n. 158. - Per il riferimento al testo dell'art. 15, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vedasi nelle Note all'art. 11. - Si riporta il testo vigente dell'art. 78, comma 1, del citato decreto n. 917 del 1986: "Art. 78. Detrazione d'imposta per oneri 1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'art. 15, comma 1, lettera i-ter). ".