(( Art. 14-bis 
 
 
Modificazione di norme in materia di controllo delle spese elettorali 
 
   1. All'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,  le
parole: "ai Presidenti delle rispettive Camere, entro  quarantacinque
giorni dall'insediamento, per il  successivo  invio  alla  Corte  dei
conti" sono sostituite dalle seguenti: " alla Corte dei conti,  entro
quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere". 
  2. All'art. 13, comma 7, della legge 6 luglio  2012,  n.  96,  alle
parole:"la sezione regionale di controllo" sono premesse le seguenti:
"il collegio istituito presso". )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell' art.  12  della
          citata legge 10 dicembre  1993,  n.  515,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.  12.  Pubblicita'   e   controllo   delle   spese
          elettorali  di  partiti,  movimenti,  liste  e  gruppi   di
          candidati. 
              1. I rappresentanti  di  partiti,  movimenti,  liste  e
          gruppi di candidati presenti nell'elezione  per  la  Camera
          dei deputati  o  per  il  Senato  della  Repubblica  devono
          presentare  alla  Corte  dei  conti,  entro  quarantacinque
          giorni  dall'insediamento  delle   rispettive   Camere   il
          consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e
          alle relative fonti di finanziamento.". 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell' art.  13  della
          citata legge 6 luglio 2012, n. 96,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 13. Introduzione di limiti  massimi  delle  spese
          elettorali dei candidati e  dei  partiti  politici  per  le
          elezioni comunali. 
              (Omissis). 
          7. In caso di mancato deposito dei consuntivi  delle  spese
          elettorali da  parte  dei  partiti,  movimenti  politici  e
          liste, il collegio istituito presso la sezione regionale di
          controllo  della  Corte  dei  conti  applica  la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La
          dichiarazione di cui all'art. 7, comma 6,  della  legge  10
          dicembre 1993, n. 515,  e  successive  modificazioni,  deve
          essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro
          tre mesi dalla data delle elezioni.".