(( Art. 14-bis Modificazione di norme in materia di controllo delle spese elettorali 1. All'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti: " alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere". 2. All'art. 13, comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, alle parole:"la sezione regionale di controllo" sono premesse le seguenti: "il collegio istituito presso". ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 1 dell' art. 12 della citata legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dalla presente legge: "Art. 12. Pubblicita' e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati. 1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.". - Si riporta il testo del comma 7 dell' art. 13 della citata legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dalla presente legge: "Art. 13. Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali. (Omissis). 7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'art. 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni.".