Art. 15 Modifica dell'art. 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernente la pubblicita' della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe. 1. L'art. 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e' sostituito dal seguente: «Art. 12 - (Pubblicita' della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe). - 1. Le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere, o funzioni analoghe, dei partiti o dei movimenti politici che hanno ottenuto almeno un rappresentante eletto al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati (( nonche' a coloro che in un partito politico assumono il ruolo, comunque denominato, di responsabile o rappresentante nazionale, di componente dell'organo di direzione politica nazionale, di presidente di organi nazionali deliberativi o di garanzia. )) 2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non ricoprano una delle cariche di cui all'art. 1 della citata legge n. 441 del 1982, le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2 della medesima legge n. 441 del 1982 sono depositate presso l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica per tutta la durata della legislatura in cui il partito o il movimento politico ha ottenuto eletti».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell' art. 12 della citata legge 6 luglio 2012, n. 96: "Art. 12 Pubblicita' della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe. 1. Le disposizioni in materia di pubblicita' della situazione patrimoniale e reddituale di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici, o funzioni analoghe, che non siano titolari di cariche elettive.". - La legge 5 luglio 1982, n. 441 recante "Disposizioni per la pubblicita' della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti." e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1982, n. 194. - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della citata legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicita' della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti): "Art. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano: 1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; 2) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri, ai Vice Ministri, ai Sottosegretari di Stato; 3) ai consiglieri regionali e ai componenti della giunta regionale; 4) ai consiglieri provinciali e ai componenti della giunta provinciale; 5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti); 5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. 2. Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza: 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di societa'; le quote di partecipazione a societa'; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di societa', con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»; 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; 3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell' art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 , relative agli eventuali contributi ricevuti. Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonche' dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono. I senatori di diritto, ai sensi dell'art. 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'art. 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.".