Art. 15 
 
Modifica dell'art. 12 della legge 6 luglio 2012, n.  96,  concernente
  la pubblicita'  della  situazione  patrimoniale  e  reddituale  dei
  soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei  partiti  o  dei
  movimenti politici o funzioni analoghe. 
  1. L'art. 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 12 - (Pubblicita' della situazione patrimoniale e  reddituale
dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o  dei
movimenti politici o funzioni analoghe). - 1. Le disposizioni di  cui
alla legge 5 luglio 1982,  n.  441,  si  applicano  ai  soggetti  che
svolgono le funzioni di tesoriere, o funzioni analoghe, dei partiti o
dei movimenti politici che hanno ottenuto  almeno  un  rappresentante
eletto al Senato della Repubblica  o  alla  Camera  dei  deputati  ((
nonche' a coloro che  in  un  partito  politico  assumono  il  ruolo,
comunque denominato, di responsabile o rappresentante  nazionale,  di
componente dell'organo di direzione politica nazionale, di presidente
di organi nazionali deliberativi o di garanzia. )) 
  2. Qualora i soggetti di cui al comma 1  non  ricoprano  una  delle
cariche di cui all'art. 1 della citata legge  n.  441  del  1982,  le
dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo  comma  dell'art.  2
della medesima legge n. 441 del 1982 sono depositate presso l'Ufficio
di Presidenza del Senato della Repubblica per tutta la  durata  della
legislatura in cui il partito o il  movimento  politico  ha  ottenuto
eletti». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell' art. 12 della citata  legge
          6 luglio 2012, n. 96: 
              "Art. 12 Pubblicita' della  situazione  patrimoniale  e
          reddituale  dei  soggetti  che  svolgono  le  funzioni   di
          tesoriere dei partiti o dei movimenti politici  o  funzioni
          analoghe. 
              1. Le disposizioni  in  materia  di  pubblicita'  della
          situazione patrimoniale e reddituale di cui  alla  legge  5
          luglio 1982, n. 441, si applicano, in  quanto  compatibili,
          anche ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei
          partiti o dei movimenti politici, o funzioni analoghe,  che
          non siano titolari di cariche elettive.". 
              - La legge 5 luglio 1982, n. 441 recante  "Disposizioni
          per  la  pubblicita'  della  situazione   patrimoniale   di
          titolari di cariche elettive  e  di  cariche  direttive  di
          alcuni enti." e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16
          luglio 1982, n. 194. 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della citata
          legge  5  luglio  1982,  n.  441   (Disposizioni   per   la
          pubblicita' della situazione patrimoniale  di  titolari  di
          cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti): 
              "Art.  1.  Le  disposizioni  della  presente  legge  si
          applicano: 
                1) ai membri del  Senato  della  Repubblica  e  della
          Camera dei deputati; 
                2) al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ai
          Ministri, ai Vice Ministri, ai Sottosegretari di Stato; 
                3) ai consiglieri regionali  e  ai  componenti  della
          giunta regionale; 
                4) ai consiglieri provinciali e ai  componenti  della
          giunta provinciale; 
                5) ai consiglieri di comuni  capoluogo  di  provincia
          ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti); 
                5-bis) ai membri  del  Parlamento  europeo  spettanti
          all'Italia. 
              2. Entro tre mesi  dalla  proclamazione  i  membri  del
          Senato della  Repubblica  ed  i  membri  della  Camera  dei
          deputati sono  tenuti  a  depositare  presso  l'ufficio  di
          presidenza della Camera di appartenenza: 
                1) una dichiarazione concernente i diritti  reali  su
          beni  immobili  e  su  beni  mobili  iscritti  in  pubblici
          registri; le azioni di societa'; le quote di partecipazione
          a societa'; l'esercizio di funzioni di amministratore o  di
          sindaco di societa', con l'apposizione della  formula  «sul
          mio onore  affermo  che  la  dichiarazione  corrisponde  al
          vero»; 
                2)  copia  dell'ultima  dichiarazione   dei   redditi
          soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; 
                3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e
          le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero
          l'attestazione  di  essersi   avvalsi   esclusivamente   di
          materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi  a
          disposizione dal partito o dalla formazione politica  della
          cui  lista  hanno  fatto  parte,  con  l'apposizione  della
          formula  «sul  mio  onore  affermo  che  la   dichiarazione
          corrisponde al vero».  Alla  dichiarazione  debbono  essere
          allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma
          dell' art. 4  della  legge  18  novembre  1981,  n.  659  ,
          relative agli eventuali contributi ricevuti. 
              Gli adempimenti indicati nei numeri 1  e  2  del  comma
          precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la
          dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonche'
          dei  figli  e  dei  parenti  entro  il  secondo  grado   di
          parentela, se gli stessi vi consentono. 
          I  senatori  di  diritto,  ai  sensi  dell'art.  59   della
          Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi  del  secondo
          comma  dell'art.  59  della  Costituzione  sono  tenuti   a
          depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato  della
          Repubblica le dichiarazioni di cui ai  numeri  1  e  2  del
          primo  comma,  entro  tre  mesi,   rispettivamente,   dalla
          cessazione dall'ufficio di Presidente  della  Repubblica  o
          dalla comunicazione della nomina.".