Art. 16 
 
Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle  disposizioni  in
  materia di trattamento straordinario di  integrazione  salariale  e
  relativi obblighi contributivi nonche' in materia di  contratti  di
  solidarieta'. 
 
   1. (( A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti e  ai  movimenti
politici iscritti nel registro nazionale di cui alla legge  3  giugno
1999, n. 157 e  successive  modificazioni,  e  alle  loro  rispettive
articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere  dal  numero  dei
dipendenti, sono estese, nei limiti di spesa di cui al  comma  2,  le
disposizioni in materia di trattamento straordinario di  integrazione
salariale e i relativi obblighi contributivi, nonche'  la  disciplina
in materia di contratti di solidarieta' di cui  al  decreto-legge  30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 1984, n. 863. )) 
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, e' autorizzata la spesa  di
15 milioni di euro per l'anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l'anno
2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, cui
si provvede mediante utilizzo di quota  parte  dei  risparmi  che  si
rendono disponibili per effetto delle disposizioni  recate  dall'art.
14, commi 1, lettera b), e 2. 
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono  disciplinate  le  modalita'  attuative  delle
disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare  riguardo
anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai  fini  del  rispetto
del limite di spesa previsto ai sensi del comma 2. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il riferimento alla legge 3 giugno 1999, n.  157,
          vedasi nelle Note all'art. 14. 
          - Il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure
          urgenti  a   sostegno   e   ad   incremento   dei   livelli
          occupazionali) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          ottobre 1984, n. 299.