Art. 18 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intendono per partiti  politici
i partiti,  movimenti  e  gruppi  politici  organizzati  che  abbiano
presentato candidati sotto il proprio simbolo alle  elezioni  per  il
rinnovo di uno degli organi indicati dall'art. 10, comma  1,  lettera
a), nonche' i partiti e movimenti politici di  cui  al  comma  2  del
medesimo art. 10. 
  ((  1-bis.  Ai  fini  del  presente  decreto,  per  assicurare   la
pubblicita'  e  l'accessibilita'  dei  dati,  i  dati  medesimi  sono
forniti, dai partiti che vi sono obbligati, anche nel formato di  cui
all'art. 68, comma 3, del codice  dell'amministrazione  digitale,  di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art.  68
          del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
              "3. Agli effetti del presente  decreto  legislativo  si
          intende per: 
                a) formato dei dati di tipo  aperto,  un  formato  di
          dati reso pubblico,  documentato  esaustivamente  e  neutro
          rispetto  agli  strumenti  tecnologici  necessari  per   la
          fruizione dei dati stessi; 
                b) dati di tipo aperto,  i  dati  che  presentano  le
          seguenti caratteristiche: 
                  1)  sono  disponibili  secondo  i  termini  di  una
          licenza che ne permetta l'utilizzo da  parte  di  chiunque,
          anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato; 
                  2)  sono  accessibili  attraverso   le   tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione,  ivi  comprese  le
          reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti  ai
          sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico
          da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti  dei
          relativi metadati; 
                  3) sono resi disponibili  gratuitamente  attraverso
          le tecnologie dell'informazione e della comunicazione,  ivi
          comprese le reti telematiche pubbliche  e  private,  oppure
          sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti  per  la
          loro riproduzione e divulgazione.  L'Agenzia  per  l'Italia
          digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i  casi
          eccezionali,   individuati   secondo   criteri   oggettivi,
          trasparenti  e  verificabili,  in  cui   essi   sono   resi
          disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni
          caso,  l'Agenzia,  nel  trattamento  dei  casi  eccezionali
          individuati, si  attiene  alle  indicazioni  fornite  dalla
          direttiva  2003/98/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,   del   17   novembre   2003,   sul   riutilizzo
          dell'informazione del settore.".