Art. 23
Disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno dalla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le pubbliche amministrazioni adeguano i propri sistemi di
gestione informatica dei documenti entro e non oltre 18 mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino al completamento di
tale processo possono essere applicate le previgenti regole tecniche.
Decorso tale termine si applicano comunque le presenti regole
tecniche.
3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre
2000 cessa di avere efficacia dall'entrata in vigore del presente
decreto.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2013
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro delegato per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
D'Alia
Il Ministro dei beni
e delle attivita' culturali
e del turismo
Bray
Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2014, n. 498