Art. 18 
 
                         Condotte sanzionate 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Alle imprese qualificate  ai  sensi  dell'art.  40  del  Codice,
l'Autorita' puo' comminare, ai sensi dell'art.74 del  Regolamento  di
attuazione ed esecuzione  del  Codice,  sanzioni  in  relazione  alle
seguenti condotte: 
    a) mancata risposta alle richieste afferenti  la  qualificazione,
formulate dall'Autorita' ai sensi dell'art. 6, comma  9,  del  Codice
(art. 74, comma 1, del Regolamento di attuazione  ed  esecuzione  del
Codice); 
    b) segnalazione da  parte  delle  SOA  (art.  74,  comma  4,  del
Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice) di  inadempimenti
dell'impresa in materia di qualificazione; 
    c) produzione, da parte dell'impresa, di informazioni e documenti
non veritieri in materia di qualificazione.