Art. 28 
 
 
                        Progetti ammissibili 
 
  1. Le  agevolazioni  di  cui  al  presente  Titolo  possono  essere
concesse a fronte di progetti d'investimento per la tutela ambientale
volti a: 
    a) innalzare il livello di  tutela  ambientale  risultante  dalle
attivita' dell'impresa proponente al di la' delle soglie  fissate  da
norme comunitarie applicabili,  indipendentemente  dall'esistenza  di
una  normativa  nazionale  obbligatoria  piu'  rigorosa  delle  norme
comunitarie; 
    b) innalzare il livello di  tutela  ambientale  risultante  dalle
attivita' dell'impresa proponente in assenza di norme comunitarie; 
    c)  consentire  alle  sole  PMI  di  adeguarsi  a   nuove   norme
comunitarie che innalzano il livello di tutela ambientale e non  sono
ancora in vigore; 
    d)  consentire  risparmi  energetici  da  parte   delle   imprese
beneficiarie; 
    e) realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento. 
  2. Ai fini di cui al comma 1: 
    a)  per  norma  comunitaria  si  intende  una  norma  comunitaria
imperativa che determini  i  livelli  di  tutela  ambientale  che  le
singole imprese devono raggiungere, oppure l'obbligo, previsto  dalla
direttiva 2008/1/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  di
applicare le migliori tecniche disponibili che risultano  dalle  piu'
recenti informazioni pertinenti pubblicate dalla Commissione  europea
ai sensi dell'art. 17, paragrafo 2, di tale direttiva; 
    b) per risparmio  energetico  si  intende  qualsiasi  azione  che
consenta alle imprese di ridurre il consumo di energia utilizzata, in
particolare nel ciclo di produzione; 
    c) per cogenerazione ad alto rendimento si intende la  produzione
simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di
energia  elettrica  o  meccanica,  conforme   ai   criteri   indicati
nell'allegato III alla direttiva 2004/8/CE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio e ai valori di rendimento  di  riferimento  armonizzati
definiti dalla decisione 2007/74/CE della Commissione europea. 
  3.  Ciascun  progetto  di  investimento  deve  essere  organico   e
funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo
e deve essere realizzato nell'ambito di unita' produttive ubicate nel
territorio nazionale. Non sono ammissibili alle agevolazioni  di  cui
al presente Titolo i progetti  costituiti  da  investimenti  di  mera
sostituzione. 
  4.  I  progetti  devono   essere   avviati   successivamente   alla
presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9,  comma
1. A tal fine per avvio del progetto si intende  la  data  del  primo
titolo di spesa ammissibile. Il pagamento degli oneri concessori, non
seguito da avvio dei lavori, non costituisce avvio del progetto e non
e' considerato una spesa ammissibile. 
  5. Non sono ammessi i progetti riguardanti le attivita'  economiche
indicate all'art. 14, comma 5. 
  6. Gli investimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), non  devono
essere diretti  a  consentire  alle  imprese  di  adeguarsi  a  norme
comunitarie gia' adottate ma non ancora  in  vigore.  Sono,  inoltre,
esclusi gli  investimenti  per  la  gestione  dei  rifiuti  di  altre
imprese. 
  7. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera  c),  devono  essere
diretti a consentire alle imprese di adeguarsi  a  norme  comunitarie
gia' adottate alla data di presentazione della domanda  e  realizzati
almeno un anno prima del termine perentorio per l'entrata  in  vigore
delle norme.