Art. 28 Progetti ammissibili 1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di progetti d'investimento per la tutela ambientale volti a: a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attivita' dell'impresa proponente al di la' delle soglie fissate da norme comunitarie applicabili, indipendentemente dall'esistenza di una normativa nazionale obbligatoria piu' rigorosa delle norme comunitarie; b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attivita' dell'impresa proponente in assenza di norme comunitarie; c) consentire alle sole PMI di adeguarsi a nuove norme comunitarie che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore; d) consentire risparmi energetici da parte delle imprese beneficiarie; e) realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento. 2. Ai fini di cui al comma 1: a) per norma comunitaria si intende una norma comunitaria imperativa che determini i livelli di tutela ambientale che le singole imprese devono raggiungere, oppure l'obbligo, previsto dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di applicare le migliori tecniche disponibili che risultano dalle piu' recenti informazioni pertinenti pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 17, paragrafo 2, di tale direttiva; b) per risparmio energetico si intende qualsiasi azione che consenta alle imprese di ridurre il consumo di energia utilizzata, in particolare nel ciclo di produzione; c) per cogenerazione ad alto rendimento si intende la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica, conforme ai criteri indicati nell'allegato III alla direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e ai valori di rendimento di riferimento armonizzati definiti dalla decisione 2007/74/CE della Commissione europea. 3. Ciascun progetto di investimento deve essere organico e funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo e deve essere realizzato nell'ambito di unita' produttive ubicate nel territorio nazionale. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione. 4. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1. A tal fine per avvio del progetto si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Il pagamento degli oneri concessori, non seguito da avvio dei lavori, non costituisce avvio del progetto e non e' considerato una spesa ammissibile. 5. Non sono ammessi i progetti riguardanti le attivita' economiche indicate all'art. 14, comma 5. 6. Gli investimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), non devono essere diretti a consentire alle imprese di adeguarsi a norme comunitarie gia' adottate ma non ancora in vigore. Sono, inoltre, esclusi gli investimenti per la gestione dei rifiuti di altre imprese. 7. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera c), devono essere diretti a consentire alle imprese di adeguarsi a norme comunitarie gia' adottate alla data di presentazione della domanda e realizzati almeno un anno prima del termine perentorio per l'entrata in vigore delle norme.