Art. 29 Spese ammissibili e costi agevolabili 1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalita' del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano, secondo le indicazioni e nei limiti stabiliti nell'allegato n. 2: a) suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali; b) opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali; c) impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti e quelli volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente; d) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. 2. Per le sole PMI sono ammissibili, ai sensi e nei limiti dell'art. 26 del Regolamento GBER, anche le spese relative a consulenze connesse al progetto d'investimento per adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 4 per cento dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, fermo restando che la relativa intensita' massima dell'aiuto e' pari al 50 per cento in equivalente sovvenzione lordo. 3. Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER e ove compatibili con la legislazione europea in materia di ammissibilita' delle spese alla partecipazione dei fondi strutturali. 4. Ai fini dell'agevolabilita' delle spese di cui al comma 1 devono essere considerati costi agevolabili esclusivamente i sovraccosti d'investimento determinati, senza tenere conto dei vantaggi e dei costi operativi, come segue: a) se il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale e' facilmente individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso con la tutela dell'ambiente; b) in tutti gli altri casi, i costi ammissibili sono calcolati rapportando l'investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti di Stato determinato ai sensi del comma 4. 5. Fermo restando quanto previsto al comma 6, lo scenario controfattuale e' definito sulla base di un investimento di riferimento, ossia di un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale, corrispondente a quello previsto dalle eventuali norme comunitarie obbligatorie, ove esistenti, e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Per investimento paragonabile dal punto di vista tecnico si intende un investimento che presenti la stessa capacita' produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche, eccetto quelle direttamente connesse all'investimento supplementare per la tutela ambientale. Inoltre, dal punto di vista commerciale, l'investimento di riferimento deve rappresentare un'alternativa credibile all'investimento in esame. 6. Nel caso dei progetti di investimento di cui all'art. 28, comma 1, lettere a), b) e c), lo scenario controfattuale si definisce come segue: a) qualora l'impresa si stia adeguando a norme nazionali adottate in assenza di norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali; b) qualora l'impresa si stia adeguando o vada oltre le soglie di norme nazionali piu' rigorose di quelle comunitarie o vada oltre le soglie delle norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti per ottenere un livello di tutela ambientale superiore a quanto prescritto dalle norme comunitarie. I costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela richiesto dalle norme comunitarie non sono ammissibili; c) in assenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che verrebbe raggiunto dall'impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi aiuto ambientale. 7. Non sono ammesse le spese relative a impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorita' competenti. Non sono altresi' ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA. 8. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne. 9. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilita' delle spese possono essere previsti qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria, nel rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilita' delle spese per programmi cofinanziati.