Art. 29 
 
 
                Spese ammissibili e costi agevolabili 
 
  1. Le spese  ammissibili  debbono  riferirsi  all'acquisto  e  alla
costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423  e
seguenti del codice civile, nella misura  necessaria  alle  finalita'
del progetto oggetto della richiesta  di  agevolazioni.  Dette  spese
riguardano,  secondo  le   indicazioni   e   nei   limiti   stabiliti
nell'allegato n. 2: 
    a) suolo aziendale e sue  sistemazioni,  limitatamente  a  quelli
strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali; 
    b)  opere  murarie   e   assimilate,   limitatamente   a   quelle
strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali; 
    c) impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, destinati  a
ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti e quelli
volti ad  adattare  i  metodi  di  produzione  in  modo  da  tutelare
l'ambiente; 
    d)  programmi  informatici,   brevetti,   licenze,   know-how   e
conoscenze tecniche non brevettate concernenti  nuove  tecnologie  di
prodotti e processi produttivi. 
  2. Per le  sole  PMI  sono  ammissibili,  ai  sensi  e  nei  limiti
dell'art.  26  del  Regolamento  GBER,  anche  le  spese  relative  a
consulenze connesse al progetto d'investimento per adattare i  metodi
di produzione  in  modo  da  tutelare  l'ambiente.  Tali  spese  sono
ammissibili  nella  misura  massima  del  4  per  cento  dell'importo
complessivo ammissibile per ciascun  progetto  d'investimento,  fermo
restando che la relativa intensita' massima dell'aiuto e' pari al  50
per cento in equivalente sovvenzione lordo. 
  3. Le spese  relative  ai  beni  acquisiti  con  il  sistema  della
locazione  finanziaria  sono  ammesse   nei   limiti   previsti   dal
Regolamento GBER e ove compatibili con  la  legislazione  europea  in
materia di ammissibilita' delle spese alla partecipazione  dei  fondi
strutturali. 
  4. Ai fini dell'agevolabilita' delle spese di cui al comma 1 devono
essere considerati costi  agevolabili  esclusivamente  i  sovraccosti
d'investimento determinati, senza tenere conto  dei  vantaggi  e  dei
costi operativi, come segue: 
    a) se il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale
e'  facilmente  individuabile  all'interno  del   costo   complessivo
dell'investimento, il costo  ammissibile  corrisponde  a  tale  costo
connesso con la tutela dell'ambiente; 
    b) in tutti gli altri casi, i costi  ammissibili  sono  calcolati
rapportando l'investimento alla situazione controfattuale in  assenza
di aiuti di Stato determinato ai sensi del comma 4. 
  5.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  6,  lo   scenario
controfattuale  e'  definito  sulla  base  di  un   investimento   di
riferimento, ossia di un investimento paragonabile dal punto di vista
tecnico che comporti un livello inferiore di  protezione  ambientale,
corrispondente a quello previsto dalle  eventuali  norme  comunitarie
obbligatorie, ove esistenti, e che sarebbe verosimilmente  realizzato
in assenza di aiuti. Per investimento paragonabile dal punto di vista
tecnico si intende un investimento che presenti la  stessa  capacita'
produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche, eccetto  quelle
direttamente connesse all'investimento supplementare  per  la  tutela
ambientale. Inoltre, dal punto di vista  commerciale,  l'investimento
di   riferimento   deve   rappresentare   un'alternativa    credibile
all'investimento in esame. 
  6. Nel caso dei progetti di investimento di cui all'art. 28,  comma
1, lettere a), b) e c), lo scenario controfattuale si definisce  come
segue: 
    a) qualora l'impresa si stia adeguando a norme nazionali adottate
in assenza di norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai
sovraccosti d'investimento  sostenuti  per  ottenere  il  livello  di
tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali; 
    b) qualora l'impresa si stia adeguando o vada oltre le soglie  di
norme nazionali piu' rigorose di quelle comunitarie o vada  oltre  le
soglie delle norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono  ai
sovraccosti d'investimento  sostenuti  per  ottenere  un  livello  di
tutela  ambientale  superiore  a  quanto   prescritto   dalle   norme
comunitarie. I costi degli investimenti  necessari  per  ottenere  il
livello  di  tutela  richiesto  dalle  norme  comunitarie  non   sono
ammissibili; 
    c) in assenza di norme,  i  costi  ammissibili  corrispondono  ai
costi d'investimento necessari per conseguire un  livello  di  tutela
ambientale superiore a quello che verrebbe raggiunto  dall'impresa  o
dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi aiuto ambientale. 
  7. Non sono ammesse le spese relative  a  impianti  e  attrezzature
usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle  relative
a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto  di  immobili
che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni  antecedenti  la  data  di
presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9,  comma
1, di altri aiuti, fatta eccezione  per  quelli  di  natura  fiscale,
salvo i casi di revoca e recupero  totale  degli  aiuti  medesimi  da
parte delle  autorita'  competenti.  Non  sono  altresi'  ammissibili
singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA. 
  8. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne. 
  9. Ulteriori limiti e  condizioni  di  ammissibilita'  delle  spese
possono essere previsti qualora siano  utilizzate  risorse  a  valere
sulla  programmazione  comunitaria,  nel  rispetto  della   normativa
nazionale in materia di  ammissibilita'  delle  spese  per  programmi
cofinanziati.