Art. 31 Cumulo delle agevolazioni 1. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d'investimento di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1407/2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensita' massime previste dal Regolamento GBER.