Art. 32 Notifica individuale 1. Per i progetti di investimento per la tutela ambientale per i quali l'importo dell'aiuto supera 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto la determinazione di concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica individuale e alla successiva valutazione dettagliata da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale. 2. E' altresi' subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea la concessione delle agevolazioni riguardanti le spese relative a consulenze connesse al progetto di investimento, qualora l'ammontare delle predette agevolazioni sia superiore a 2 milioni di euro.