Art. 32 
 
 
                        Notifica individuale 
 
  1. Per i progetti di investimento per la tutela  ambientale  per  i
quali l'importo dell'aiuto supera 7,5 milioni di euro per  impresa  e
per progetto la determinazione di concessione delle  agevolazioni  e'
subordinata alla notifica individuale e alla  successiva  valutazione
dettagliata  da  parte  della  Commissione  europea,  secondo  quanto
previsto dalla disciplina comunitaria in materia di  aiuti  di  Stato
per la tutela ambientale. 
  2.  E'  altresi'  subordinata  alla  notifica  individuale  e  alla
successiva autorizzazione  da  parte  della  Commissione  europea  la
concessione  delle  agevolazioni  riguardanti  le  spese  relative  a
consulenze connesse al progetto di investimento, qualora  l'ammontare
delle predette agevolazioni sia superiore a 2 milioni di euro.