Art. 34 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni contenute  nel  presente  decreto  si  applicano
anche alle domande  che  alla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  risultano
in corso di istruttoria, in  quanto  compatibili  con  lo  stato  del
relativo procedimento. 
  2. Le agevolazioni in favore dei soggetti di cui all'art. 14, comma
1, lettera a), possono essere concesse, secondo  le  modalita'  e  le
intensita' massime di aiuto  applicabili  ai  sensi  del  Regolamento
GBER, entro il 30 giugno 2014.  Negli  altri  casi  disciplinati  dal
presente decreto le agevolazioni possono essere concesse entro il  31
dicembre 2014. 
  3.  Con  successivo  decreto  si  provvedera'  a  disciplinare   le
modalita' di concessione delle agevolazioni oltre i termini di cui al
comma 2, in conformita' alle disposizioni che saranno, nel frattempo,
adottate dalla Commissione europea. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 14 febbraio 2014 
 
                                                Il Ministro: Zanonato 

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2014 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 1130