Art. 34 Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano anche alle domande che alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana risultano in corso di istruttoria, in quanto compatibili con lo stato del relativo procedimento. 2. Le agevolazioni in favore dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), possono essere concesse, secondo le modalita' e le intensita' massime di aiuto applicabili ai sensi del Regolamento GBER, entro il 30 giugno 2014. Negli altri casi disciplinati dal presente decreto le agevolazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014. 3. Con successivo decreto si provvedera' a disciplinare le modalita' di concessione delle agevolazioni oltre i termini di cui al comma 2, in conformita' alle disposizioni che saranno, nel frattempo, adottate dalla Commissione europea. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 2014 Il Ministro: Zanonato Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2014 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 1130