Art. 14 Attivazione della garanzia 1. Ai fini dell'attivazione della garanzia di cui ai Titoli II e III del presente decreto si applicano le norme su presupposti, condizioni, termini, cause di inefficacia e procedure di recupero previste nelle Disposizioni operative del Fondo, fatte salve le ulteriori previsioni riportate nel presente articolo. 2. La garanzia di cui al presente decreto puo' essere attivata esclusivamente dal soggetto richiedente che ha sottoscritto l'emissione dei mini bond e nei cui confronti e' stata rilasciata la garanzia del Fondo. 3. Il Consiglio di gestione delibera la liquidazione della perdita subita dal soggetto richiedente, nella misura massima fissata in sede di ammissione all'intervento del Fondo e, comunque, entro i limiti previsti dall'art. 4 per le operazioni di sottoscrizione di mini bond e dall'art. 8 per i portafogli di mini bond.