Art. 15 
 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Il Fondo puo' concedere le garanzie di cui al  presente  decreto
fino al raggiungimento di un ammontare massimo di risorse  impegnate,
in termini di accantonamenti a valere sul Fondo, pari a 50 milioni di
euro, da ripartirsi, per il 40 percento, sulle garanzie su operazioni
di cui al Titolo  II  e,  per  il  60  percento,  sulle  garanzie  su
operazioni di cui al Titolo III. 
  2. Il Consiglio di gestione, sulla base dei dati dell'attivita'  di
monitoraggio  delle  garanzie  rilasciate  dal  Fondo  ai  sensi  del
presente decreto, puo' proporre al Ministero dello sviluppo economico
l'eventuale incremento, fino  a  100  milioni  di  euro,  del  limite
massimo di risorse impegnabili di cui al comma  1,  da  disporre  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze.