Art. 15 Risorse finanziarie 1. Il Fondo puo' concedere le garanzie di cui al presente decreto fino al raggiungimento di un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti a valere sul Fondo, pari a 50 milioni di euro, da ripartirsi, per il 40 percento, sulle garanzie su operazioni di cui al Titolo II e, per il 60 percento, sulle garanzie su operazioni di cui al Titolo III. 2. Il Consiglio di gestione, sulla base dei dati dell'attivita' di monitoraggio delle garanzie rilasciate dal Fondo ai sensi del presente decreto, puo' proporre al Ministero dello sviluppo economico l'eventuale incremento, fino a 100 milioni di euro, del limite massimo di risorse impegnabili di cui al comma 1, da disporre con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.