Art. 16 
 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. Per quanto non disposto dal presente decreto, si applica  quanto
previsto  dal  regolamento  31  maggio  1999,  n.  248  e  successive
modificazioni e  integrazioni  e  dalle  Disposizioni  operative  del
Fondo. 
  2. Il Consiglio di gestione provvede a  integrare  le  Disposizioni
operative del  Fondo  con  le  specifiche  previsioni  riportate  nel
presente decreto e a disciplinare forma e modalita' di  presentazione
delle richieste di concessione e di attivazione  della  garanzia  del
Fondo relativamente alle operazioni di cui al  presente  decreto.  Le
Disposizioni operative del Fondo cosi' integrate sono pubblicate  nei
siti Internet del  Fondo  (www.fondidigaranzia.it)  e  del  Ministero
dello sviluppo economico (www.mise.gov.it). 
  3. Le disposizioni di  cui  al  presente  decreto  si  applicano  a
partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
delle Disposizioni operative del Fondo nel sito Internet del Fondo. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 5 giugno 2014 
 
                                                   Il Ministro        
                                             dello sviluppo economico 
                                                      Guidi           
 
 
         Il Ministro 
dell'economia e delle finanze 
            Padoan 

Registrato alla Corte dei conti 14 luglio 2014 
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