Art. 17 
 
 
                 Norme per la copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, comma 5, 3,  6,  comma
2, 7, comma 3, 8, 9, 10 e 15, pari a 1,1 milioni di euro  per  l'anno
2014, a 47,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 81,9 milioni di  euro
per l'anno 2016, a 88,20 milioni di euro per  l'anno  2017,  a  84,60
milioni di euro per l'anno 2018, a 75,20 milioni di euro  per  l'anno
2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede: 
    a) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, ai 6 milioni  di
euro per l'anno 2015, a 3,4 milioni di euro per l'anno  2016,  a  4,4
milioni di euro per l'anno 2017, a 7,6 milioni  di  euro  per  l'anno
2018 e a 5 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2019,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a 41,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 83,8  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 77 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 70,20 milioni di euro per l'anno  2019,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo ministero. 
  (( 1-bis. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  provvede  al
monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di
cui all'art. 1 del presente decreto, anche ai fini dell'adozione  dei
provvedimenti di cui all'art. 11, comma 3, lettera l), della legge 31
dicembre 2009, n. 196. )) 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per  il  testo  dell'art.  10,  comma  5,  del   citato
          decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, si veda la relativa
          nota all'art. 11-bis. 
              Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, della citata
          legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              "Art. 11. Manovra di finanza pubblica. 
              (Omissis). 
              3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme
          tese a realizzare effetti  finanziari  con  decorrenza  nel
          triennio considerato dal  bilancio  pluriennale.  Essa  non
          puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
          o microsettoriale. In particolare, essa indica: 
              a)  il  livello  massimo   del   ricorso   al   mercato
          finanziario e del saldo netto da finanziare in  termini  di
          competenza,  per  ciascuno  degli  anni   considerati   dal
          bilancio pluriennale,  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili e debitorie pregresse specificamente indicate; 
              b) le variazioni delle  aliquote,  delle  detrazioni  e
          degli  scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono   sulla
          determinazione del quantum della prestazione,  afferenti  a
          imposte dirette  e  indirette,  tasse,  canoni,  tariffe  e
          contributi in vigore, con effetto di norma dal  1°  gennaio
          dell'anno cui essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni
          delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
          fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio  2009,  n.
          42, con riferimento ai tributi,  alle  addizionali  e  alle
          compartecipazioni delle regioni e degli enti locali; 
              c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 18
          e le corrispondenti tabelle; 
              d) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, della  quota  da
          iscrivere nel bilancio di ciascuno degli  anni  considerati
          dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa  permanente,
          la  cui  quantificazione  e'   rinviata   alla   legge   di
          stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie; 
              e) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma  e  per  missione,  delle  quote
          destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati  per
          le leggi che dispongono spese a  carattere  pluriennale  in
          conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
          rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; 
              f) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
          per  ciascuno   degli   anni   considerati   dal   bilancio
          pluriennale, di  autorizzazioni  legislative  di  spesa  di
          parte corrente; 
              g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno
          degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,  al  rinnovo
          dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'art.  48,
          comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ed
          alle modifiche del trattamento economico  e  normativo  del
          personale  dipendente  dalle  amministrazioni  statali   in
          regime di diritto pubblico. Il  suddetto  importo,  per  la
          parte  non  utilizzata  al   termine   dell'esercizio,   e'
          conservato nel conto dei residui fino  alla  sottoscrizione
          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  all'emanazione  dei
          provvedimenti negoziali; 
              h) altre regolazioni  meramente  quantitative  rinviate
          alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti; 
              i) norme che comportano aumenti di entrata o  riduzioni
          di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, fatto salvo  quanto  previsto  dalla
          lettera m); 
              l)  norme  recanti  misure  correttive  degli   effetti
          finanziari delle leggi di cui all'art. 17, comma 13; 
              m)  le  norme  eventualmente  necessarie  a   garantire
          l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
          ai sensi degli articoli 8, comma  2,  e  10-bis,  comma  1,
          lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
          cui all'art. 18 della legge 5  maggio  2009,  n.  42,  come
          modificato dall'art. 51, comma 3, della presente legge.".