Articolo 14 - Imprese di produzione teatrale. 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo alle imprese di produzione teatrale, commedia musicale e operetta che effettuino nell'anno un minimo di 1300 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e un minimo di 110 giornate recitative. Tali minimi sono ridotti, rispettivamente, a 900 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e a 80 giornate recitative per prime istanze, come definite nell'articolo 3, comma 7, esclusivamente per il primo anno del triennio. 2. I minimi, richiesti dal comma 1 del presente articolo, sono pari, rispettivamente, a 400 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e 40 giornate recitative per le imprese nelle quali: a) la titolarita' sia detenuta per piu' del cinquanta per cento da persone fisiche aventi eta' pari o inferiore a trentacinque anni; b) gli organi di amministrazione e controllo del soggetto richiedente siano composti, in maggioranza, da persone aventi eta' pari o inferiore a trentacinque anni; c) il nucleo artistico e tecnico della formazione siano composti, rispettivamente, per almeno il settanta per cento da persone aventi eta' pari o inferiore a trentacinque anni. I requisiti sub a), b) e c) devono essere posseduti alla data di chiusura del bando relativo al primo anno di programmazione afferente la domanda di contributo. A partire dall'anno successivo al primo triennio di contribuzione, alle imprese aventi i requisiti di cui al presente comma sono richiesti gli stessi minimi di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo. 3. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo a imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventu' che effettuino nell'anno un minimo di 1000 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e 90 giornate recitative, di cui al massimo venti di laboratorio. Tali minimi sono ridotti, rispettivamente, a 700 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e a 70 giornate recitative, di cui al massimo venti di laboratorio, per prime istanze, come definite nell'articolo 3, comma 7, esclusivamente per il primo anno del triennio. Il riconoscimento di impresa di produzione di teatro di innovazione ai sensi del presente comma sara' comunque oggetto di specifica valutazione da parte della commissione. 4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo alle imprese che svolgono una attivita' continuativa di produzione di teatro di figura e di immagine di significativo rilievo che effettuino un minimo di 600 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e 60 giornate recitative di spettacoli dedicati prevalentemente al repertorio italiano ed innovativo, trenta delle quali possono essere attestate, per la specificita' dell'attivita' svolta, anche con documentazione diversa dai bordero', integrata da attivita' di promozione, ricerca, conservazione e trasmissione della tradizione, rassegne e festival. Tali minimi sono ridotti, rispettivamente, a 300 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e a 25 giornate recitative per prime istanze, come definite nell'articolo 3, comma 7, esclusivamente per il primo anno del triennio. 5. L'attivita' recitativa svolta nei Paesi UE e' riconosciuta entro il limite del quaranta per cento dell'attivita' programmata, con esclusione di quella oggetto di contributo per tournee all'estero, di cui all'articolo 44 del presente decreto. 6. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo a soggetti che svolgono attivita' di teatro di strada di significativo rilievo, e che effettuino nell'anno un minimo di 400 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e 40 giornate recitative, attestate da dichiarazioni rilasciate da una pubblica autorita'.