Articolo 14 - Imprese di produzione teatrale. 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto,  e'  concesso  un  contributo  alle  imprese  di  produzione
teatrale, commedia musicale e operetta che  effettuino  nell'anno  un
minimo di 1300 giornate lavorative, come definite all'Allegato  D,  e
un minimo di 110  giornate  recitative.  Tali  minimi  sono  ridotti,
rispettivamente,   a   900   giornate   lavorative,   come   definite
all'Allegato D, e a 80 giornate recitative per  prime  istanze,  come
definite nell'articolo 3, comma 7, esclusivamente per il  primo  anno
del triennio. 
  2. I minimi, richiesti dal comma  1  del  presente  articolo,  sono
pari, rispettivamente,  a  400  giornate  lavorative,  come  definite
all'Allegato D, e 40 giornate recitative per le imprese nelle quali: 
  a) la titolarita' sia detenuta per piu' del cinquanta per cento  da
persone fisiche aventi eta' pari o inferiore a trentacinque anni; 
  b)  gli  organi  di  amministrazione  e  controllo   del   soggetto
richiedente siano composti, in maggioranza, da  persone  aventi  eta'
pari o inferiore a trentacinque anni; 
  c) il nucleo artistico e tecnico della formazione  siano  composti,
rispettivamente, per almeno il settanta per cento da  persone  aventi
eta' pari o inferiore a trentacinque anni. 
  I requisiti sub a), b) e c) devono essere posseduti  alla  data  di
chiusura del bando relativo al primo anno di programmazione afferente
la domanda di contributo. A partire  dall'anno  successivo  al  primo
triennio di contribuzione, alle imprese aventi i requisiti di cui  al
presente comma sono richiesti gli stessi minimi di cui  al  comma  1,
primo periodo, del presente articolo. 
  3. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo a imprese di produzione di  teatro
di innovazione nell'ambito della sperimentazione  e  del  teatro  per
l'infanzia e la gioventu' che effettuino nell'anno un minimo di  1000
giornate lavorative, come definite  all'Allegato  D,  e  90  giornate
recitative, di cui al massimo venti di laboratorio. Tali minimi  sono
ridotti, rispettivamente, a 700 giornate  lavorative,  come  definite
all'Allegato D, e a 70 giornate recitative, di cui al  massimo  venti
di laboratorio, per prime istanze,  come  definite  nell'articolo  3,
comma  7,  esclusivamente  per  il  primo  anno  del   triennio.   Il
riconoscimento di impresa di produzione di teatro di  innovazione  ai
sensi  del  presente  comma  sara'  comunque  oggetto  di   specifica
valutazione da parte della commissione. 
  4. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo  alle  imprese  che  svolgono  una
attivita' continuativa  di  produzione  di  teatro  di  figura  e  di
immagine di significativo rilievo che effettuino  un  minimo  di  600
giornate lavorative, come definite  all'Allegato  D,  e  60  giornate
recitative  di  spettacoli  dedicati  prevalentemente  al  repertorio
italiano ed innovativo, trenta delle quali possono essere  attestate,
per la specificita' dell'attivita' svolta, anche  con  documentazione
diversa dai bordero', integrata da attivita' di promozione,  ricerca,
conservazione e trasmissione della tradizione, rassegne  e  festival.
Tali minimi sono ridotti, rispettivamente, a 300 giornate lavorative,
come definite all'Allegato D, e a 25 giornate  recitative  per  prime
istanze, come definite nell'articolo 3, comma 7,  esclusivamente  per
il primo anno del triennio. 
  5. L'attivita' recitativa svolta nei Paesi UE e' riconosciuta entro
il limite del quaranta  per  cento  dell'attivita'  programmata,  con
esclusione di quella oggetto di contributo per tournee all'estero, di
cui all'articolo 44 del presente decreto. 
  6. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo a soggetti che svolgono  attivita'
di teatro di  strada  di  significativo  rilievo,  e  che  effettuino
nell'anno  un  minimo  di  400  giornate  lavorative,  come  definite
all'Allegato D, e 40 giornate recitative, attestate da  dichiarazioni
rilasciate da una pubblica autorita'.