Articolo 15 - Centri di produzione teatrale. 
 
  1. Sono definiti centri di produzione teatrale  gli  organismi  che
svolgono attivita' di produzione e di esercizio presso un massimo  di
tre sale teatrali, per un totale di almeno 300 posti con una sala  di
almeno 200, ubicate nel comune in cui l'organismo ha  sede  legale  o
nei comuni della regione di  appartenenza,  gestite  direttamente  in
esclusiva e munite delle prescritte autorizzazioni. 
  2. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo ai centri di produzione di cui  al
comma 1, subordinato ai seguenti requisiti: 
a) effettuazione nell'anno di un minimo di 3500 giornate  lavorative,
   come definite all'Allegato D, complessive; 
  b) effettuazione  di  un  minimo  di  120  giornate  recitative  di
produzione  e  di  un  minimo   di   100   giornate   recitative   di
programmazione, delle  quali  al  massimo  il  venti  per  cento  con
riferimento a rappresentazioni di danza e al massimo  il  cinque  per
cento con riferimento  a  rappresentazioni  di  musica.  In  caso  di
attivita' svolta in piu'  sale,  ciascuno  spazio  dovra'  effettuare
almeno 20 giornate recitative di programmazione; 
  c)  capacita'  di  reperire  risorse  da  enti  territoriali,  enti
pubblici, nonche' da soggetti privati. 
  3. Le giornate recitative di programmazione devono essere riservate
per almeno la meta' a soggetti diversi dal richiedente il contributo. 
  4. L'attivita' recitativa svolta  nei  Paesi  UE  e'  riconosciuta,
entro il limite del quaranta per  cento  dell'attivita'  programmata,
con  esclusione  di  quella  oggetto  di   contributo   per   tournee
all'estero, di cui all'articolo 44 del presente decreto.