Articolo 15 - Centri di produzione teatrale. 1. Sono definiti centri di produzione teatrale gli organismi che svolgono attivita' di produzione e di esercizio presso un massimo di tre sale teatrali, per un totale di almeno 300 posti con una sala di almeno 200, ubicate nel comune in cui l'organismo ha sede legale o nei comuni della regione di appartenenza, gestite direttamente in esclusiva e munite delle prescritte autorizzazioni. 2. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo ai centri di produzione di cui al comma 1, subordinato ai seguenti requisiti: a) effettuazione nell'anno di un minimo di 3500 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, complessive; b) effettuazione di un minimo di 120 giornate recitative di produzione e di un minimo di 100 giornate recitative di programmazione, delle quali al massimo il venti per cento con riferimento a rappresentazioni di danza e al massimo il cinque per cento con riferimento a rappresentazioni di musica. In caso di attivita' svolta in piu' sale, ciascuno spazio dovra' effettuare almeno 20 giornate recitative di programmazione; c) capacita' di reperire risorse da enti territoriali, enti pubblici, nonche' da soggetti privati. 3. Le giornate recitative di programmazione devono essere riservate per almeno la meta' a soggetti diversi dal richiedente il contributo. 4. L'attivita' recitativa svolta nei Paesi UE e' riconosciuta, entro il limite del quaranta per cento dell'attivita' programmata, con esclusione di quella oggetto di contributo per tournee all'estero, di cui all'articolo 44 del presente decreto.